La detrazione del 36% Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia ha una prassi consolidata ben conosciuta. Tuttavia, di recente, l'amministrazione finanziaria ha fornito alcuni nuovi spunti applicativi che vale la pena ricordare. In merito, anche un recente intervento della Cassazione.
La Tosap è detraibile.
Ai fini della detrazione Irpef del 36%, anche la Tosap, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, rientra tra le spese agevolabili, poiché inclusa tra quelle sostenute per oneri amministrativi, direttamente collegate all'esecuzione dei lavori, nonostante il pagamento non venga effettuato tramite bonifico. Questo è quanto chiarito dalla risoluzione ministeriale n.229 del 18 agosto 2009. L'agenzia delle Entrate con questo atto chiarisce che, nonostante il pagamento della tassa venga effettuato tramite conto corrente e non con bonifico, si può accedere ugualmente alla detrazione del 36 per cento. In merito, nelle istruzioni del modello di dichiarazione Unico-Persone fisiche, si precisa che, in relazione alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i pagamenti effettuati a favore delle pubbliche amministrazioni non è richiesta la modalità del bonifico, trattandosi di versamenti effettuati con modalità obbligate.
Sconti ai conviventi.
Anche il convivente non legalmente sposato è legittimato alla fruizione della detrazione Irpef del 36% per le spese effettivamente sostenute per opere di ristrutturazione edilizia. Questo è quanto sancito dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 5 novembre 2008, n. 26543, in cui viene equiparata la posizione del convivente "more uxorio" a quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. La pronuncia in questione assume rilevanza in ordine all'individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione Irpef del 36 per cento.
Bed and breakfast al 50%.
Con la risoluzione ministeriale n. 18/E del 24 gennaio 2008 l'amministrazione finanziaria si è espressa sull'applicabilità della detrazione nell'ipotesi di interventi di ristrutturazione su un'unità immobiliare residenziale, utilizzata saltuariamente per il servizio di alloggio di ospiti con prima colazione (il cosiddetto "bed and breakfast") da parte dei proprietari. In tale ambito, l'agenzia delle Entrate, richiamando, fra l'altro, l'orientamento espresso nella citata circolare n. 57/E/1998 in relazione agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio di arti, professioni, o di attività commerciali, ha chiarito che, qualora l'abitazione sia adibita, in parte, all'attività di "bed and breakfast", la detrazione per gli interventi di recupero edilizio è riconosciuta nella misura del 50 per cento.
Cessione di quote.
Ai fini della detrazione Irpef del 36%, le rate di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal venditore si trasmettono per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica, non solo in caso di cessione dell'intero immobile ristrutturato, ma anche qualora l'acquirente di una quota della proprietà diventi proprietario esclusivo dell'immobile oggetto degli interventi. Questo quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 77/E del 24 marzo 2009, in cui viene affrontata l'ipotesi di trasferimento delle quote di detrazione Irpef del 36%, nel caso di cessione di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione agevolati.
Comunicazione all'Asl.
In merito agli adempimenti per fruire del 36%, oltre alla raccomandata al Centro operativo di Pescara, un'ulteriore raccomandata, con ricevuta di ritorno, va inviata, preventivamente all'inizio dei lavori, alla Asl, con le seguenti informazioni: ubicazione dei lavori; dati del committente; natura delle opere oggetto dell'intervento; data di inizio dei lavori; impresa esecutrice delle opere; assunzione di responsabilità dell'impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzione. In merito, si segnalano le novità previste dal nuovo Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) che, all'articolo 99, prevede l'obbligo di invio di tale comunicazione per: cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea; cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono in tale obbligo per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera (ad esempio, l'affidamento successivo di parte dei lavori ad altra impresa); cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. Resta inteso che, per i cantieri che non ricadono nei summenzionati casi e quindi non soggetti all'obbligo di notifica preliminare, l'invio della raccomandata non è previsto.
Verso la proroga.
Intanto, all'orizzonte si profila una proroga sino al 31 dicembre 2012 del 36% per il recupero delle abitazioni, la conferma sino al 30 giugno 2013 del 36% per l'acquisto di immobili ristrutturati e la messa a regime (senza limiti temporali) dell'Iva al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (attualmente in vigore sino al 31 dicembre 2011). Queste novità sono previste nel disegno di legge sulla Finanziaria 2010 all'esame del Parlamento per l'approvazione. Resta ferma, invece, solo sino al 31 dicembre 2010, la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici in attesa della decisione del Governo sul futuro delle agevolazioni fiscali. Resta fermo, inoltre, l'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera, a pena di decadenza dalla detrazione Irpef del 36% riconosciuta sia per gli interventi di recupero, sia per l'acquisto di abitazioni ristrutturate. L'ulteriore proroga per un triennio consentirà a tutti coloro che dovranno intervenire sulla loro casa di programmare quando eseguire i lavori senza temere una scadenza ravvicinata dei termini di applicazione dei benefici come avvenuto per tutti gli anni precedenti in cui si è reso applicabile lo sconto Irpef (dal 1998). © RIPRODUZIONE RISERVATA
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