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Un semaforo verde per le nuove attività
La chiave di accesso al nuovo regime di vantaggio risiede nella novità dell'iniziativa intrapresa e nel termine temporale; questa, in sintesi, la verifica aggiuntiva che i "vecchi" contribuenti minimi dovranno svolgere (in aggiunta al test sui requisiti richiesti dal precedente regime) per potersi considerare automaticamente passati al nuovo meccanismo di tassazione con imposta sostitutiva del 5 per cento.
L'avvio nel 2008
Il primo requisito da testare riguarda l'anzianità dell'attività, poiché si accede al regime di vantaggio solo se la stessa è iniziata dal 1° gennaio 2008, con la conseguenza che chi era già attivo al 31 dicembre 2007 risulta automaticamente escluso. In secondo luogo, l'iniziativa deve possedere (anche per il passato) il carattere della novità, requisito che deve essere controllato sotto tre differenti punti di vista: assenza di una precedente partita Iva, esclusione della mera prosecuzione e dimensione ridotta della precedente azienda. Il contribuente non deve essere stato titolare di una partita Iva (anche per una attività diversa rispetto a quella ora svolta), nei tre anni solari precedenti, neppure in via indiretta come socio di soggetto trasparente o come collaboratore di impresa familiare. L'attività non deve rappresentare una mera continuazione di una attività di lavoro autonomo o dipendente in precedenza svolta, escluso il caso del periodo di tirocinio obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti e professioni. Al riguardo, con la circolare 8/E/2011 (che si ritiene ancora attuale), è stato affermato che è da ritenersi mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti.
Il rebus prosecuzione
Il provvedimento 185820/2011, in relazione alla prosecuzione di attività di lavoro dipendente, ha precisato che la preclusione non opera laddove l'ex dipendente dia prova di essere stato licenziato o di essere in mobilità per cause non dipendenti dalla propria volontà. Tale intervento, che si ritiene ascrivibile alla volontà di ampliare il novero dei soggetti ammissibili al regime, di fatto sembra ammettere anche una mera prosecuzione, ma solo nel caso in cui la stessa sia dipendente da un evento forzato, non direttamente dipendente da una scelta del soggetto che, in sostanza, non può essersi volontariamente dimesso per proseguire l'attività sotto altra forma, ma deve avere perduto il posto di lavoro, ad esempio, a causa della crisi. Sempre in relazione al divieto di mera prosecuzione, va anche rammentato che, con Risoluzione 239/E/2009, l'agenzia delle Entrate ha affermato che a nulla rileva il fatto che le precedenti prestazioni fossero rese con carattere di occasionalità (redditi diversi articolo 67, Tuir); infatti, se tale situazione non determina l'aver prodotto reddito di impresa o di lavoro autonomo, se la prestazione è la medesima ed è resa allo stesso committente, l'apertura di una partita Iva si scontrerebbe, comunque, con il divieto di accesso al regime di vantaggio. Infine, nel caso in cui l'attività costituisca prosecuzione di una azienda in precedenza esercitata da altro imprenditore, i ricavi di quest'ultimo, nell'anno che precede la cessione, non dovevano superare i 30.000 euro. L'ultimo aspetto da considerare, come anticipato in premessa, attiene alla esistenza di una durata massima di permanenza nel regime di vantaggio: in linea di principio la stessa è fatta pari a 5 periodi di imposta, pur potendo essere estesa a periodi superiori nel caso in cui, alla fine del quinquennio, il soggetto non evidenzi una età anagrafica superiore a 35 anni. Sino a tale momento, dunque, il regime di vantaggio è ancora applicabile anche oltre il quinquennio, al fine di agevolare in misura superiore i giovani contribuenti. Va invece ricordato, poiché risultano ancora numerosi i quesiti al riguardo, che non esiste alcuna preclusione di accesso al regime per i contribuenti di età superiore ai 35 anni; gli stessi, infatti, in presenza dei requisiti potranno applicare l'agevolazione per il periodo canonico di 5 anni. Il quinquennio, tuttavia, si considera consumato in tutto o in parte anche se il contribuente aveva applicato il regime delle nuove iniziative produttive, oppure aveva optato per il regime ordinario, vincolante per un triennio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Per una visione di sintesi si rinvia alla tabella allegata
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