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Regimi fiscali agevolati

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Superminimi al test della nuova attività

Domanda

Ho iniziato la mia prima attività nel corso dell'anno 2010. Vorrei sapere se posso accedere, dal 2012, al regime di vantaggio, o dei superminimi, posto che soddisfo tutti i requisiti.
A.N. - ANCONA

Risposta


Suscita sempre grande interesse il regime dei contribuenti minimi il cui reddito sconta una imposta sostitutiva del 5 per cento. Questi contribuenti, persone fisiche che esercitano una attività di impresa o di lavoro autonomo, determinano l'imponibile in base alla differenza tra l'ammontare dei ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività, secondo il criterio di cassa. Ai fini delle imposte sul reddito, non sono soggetti agli studi di settore e pertanto sono esonerati della compilazione del modello per la comunicazione dei dati relativi.
Con l'articolo 27, Dl 98/2011, il legislatore è intervenuto per modificare il regime contabile dei minimi, introdotto nell'ordinamento con l'articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/07 (Finanziaria 2008).
I requisiti
La novità consiste nel fatto che per accedere al regime, dal 2012, occorre rispettare sia i requisiti soggettivi ed i limiti quantitativi previsti dalla precedente normativa del 2007, sia i nuovi requisiti (si veda l'articolo a fianco).
Il primo requisito consiste nell'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti, che non deve essere superiore a 30.000 euro. Dal computo sono esclusi i ricavi e compensi dovuti all'adeguamento degli studi di settore, mentre nell'ipotesi del contemporaneo esercizio di più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi delle singole attività. Oltre al limite relativo ai ricavi e compensi è necessario rispettare ulteriori condizioni.
Nell'anno solare precedente, il contribuente:
• non deve aver effettuato cessioni all'esportazione, operazioni assimilate alle stesse, operazioni con lo Stato Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, ovvero con gli organismi di cui ai trattati ed accordi internazionali;
• non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c e c-bis, Tuir) anche interinali, ovvero collaboratori a progetto. Sono ammesse le prestazioni occasionali, e possono altresì accedere al regime le imprese familiari per le quali il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire da parte del titolare dell'impresa. Il decreto attuativo del 2 gennaio 2008 ha previsto però l'esclusione per l'imprenditore che si avvale del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro e degli ascendenti (articolo 60 del Tuir);
• non deve aver erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
• nel triennio solare precedente, il contribuente, non deve aver effettuato acquisti di beni strumentali per più di 15 mila euro (anche mediante contratti di appalto, locazione o leasing). I corrispettivi sono da considerare al netto dell'Iva. La circolare 73/E del 12 dicembre 2007 ha specificato che il valore a cui fare riferimento è costituito dall'ammontare delle operazioni di acquisto effettuate nel triennio precedente a quello di entrata in vigore del regime e i corrispettivi di acquisto rilevano al momento in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini Iva ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 633/72. Nel computo si ritiene vadano considerati anche i corrispettivi degli immobili che il contribuente faccia confluire nell'ambito dell'attività, e non nella sfera personale. Pertanto, per i beni strumentali acquistati si fa riferimento al costo storico di acquisto, per quelli detenuti in leasing rileva l'ammontare dei canoni corrisposti nel triennio.
I beni strumentali utilizzati promiscuamente nell'attività d'impresa, arte o professione, vanno considerati con riferimento al 50% del corrispettivo. Non possono applicare il regime dei minimi coloro che applicano i regimi speciali per la determinazione dell'Iva (ad esempio, agricoltura e attività connesse e pesca, editoria, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, eccetera) e i soggetti che effettuavano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi. Inoltre è vietata la partecipazioni in società di persone (e Srl trasparenti) o associazioni professionali.
I soggetti che applicano questo regime sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/72 di registrazione, tenuta e conservazione dei registri, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori. Mentre permangono gli obblighi derivanti dal meccanismo del reverse charge, ovvero di integrazione delle fatture ricevute versando la relativa imposta con cadenza mensile; anche per gli acquisti intracomunitari tali soggetti devono applicare l'imposta e sono tenuti alla presentazione degli elenchi intrastat.
Il reverse charge
Il regime dei contribuenti minimi non consente di esercitare il diritto di rivalsa dell'Iva, né è possibile detrarre l'imposta sugli acquisti nazionali e comunitari, né sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi, non possono pertanto recare l'addebito dell'imposta. Infatti, per gli acquisti intracomunitari come pure per gli altri acquisti per i quali si applica l'inversione contabile, l'imposta deve essere versata entro il 16 del mese successivo, in quanto nella fattispecie non opera la detrazione. Le cessioni di beni nei confronti di soggetti appartenenti ad un altro stato Ue sono considerate cessioni interne senza applicazione dell'Iva.
L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta inoltre la rettifica dell'Iva; quindi al momento dell'ingresso nel regime, la rettifica è a sfavore del contribuente, mentre al momento dell'uscita viene specularmente concesso il diritto ad operare una rettifica a favore (articolo 19bis2 del Dpr 633/72).
La rettifica trova queste motivazioni: a) a sfavore: i beni e servizi acquistati con diritto alla detrazione prima dell'ingresso nel regime saranno impiegati per l'ottenimento di ricavi e compensi fuori dal campo Iva, pertanto l'imposta detratta ma afferente alle future operazioni, dovrà essere "restituita"; b) a favore: per i beni e servizi acquistati durante il periodo di applicazione del regime la detrazione non è stata esercitata e al momento dell'uscita al contribuente spetta la quota dell'Iva non detratta sugli stessi beni e servizi che concorreranno in futuro alla formazione di operazioni imponibili rilevanti. Tale principio è stato confermato dalla circolare 73/E del 2007.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cura di
Gian Paolo TOSONI e Giovanni VALCARENGHI

20/02/2012

IL PUNTO



Un semaforo verde
per le nuove attività


La chiave di accesso al nuovo regime di vantaggio risiede nella novità dell'iniziativa intrapresa e nel termine temporale; questa, in sintesi, la verifica aggiuntiva che i "vecchi" contribuenti minimi dovranno svolgere (in aggiunta al test sui requisiti richiesti dal precedente regime) per potersi considerare automaticamente passati al nuovo meccanismo di tassazione con imposta sostitutiva del 5 per cento.
L'avvio nel 2008
Il primo requisito da testare riguarda l'anzianità dell'attività, poiché si accede al regime di vantaggio solo se la stessa è iniziata dal 1° gennaio 2008, con la conseguenza che chi era già attivo al 31 dicembre 2007 risulta automaticamente escluso. In secondo luogo, l'iniziativa deve possedere (anche per il passato) il carattere della novità, requisito che deve essere controllato sotto tre differenti punti di vista: assenza di una precedente partita Iva, esclusione della mera prosecuzione e dimensione ridotta della precedente azienda. Il contribuente non deve essere stato titolare di una partita Iva (anche per una attività diversa rispetto a quella ora svolta), nei tre anni solari precedenti, neppure in via indiretta come socio di soggetto trasparente o come collaboratore di impresa familiare. L'attività non deve rappresentare una mera continuazione di una attività di lavoro autonomo o dipendente in precedenza svolta, escluso il caso del periodo di tirocinio obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti e professioni. Al riguardo, con la circolare 8/E/2011 (che si ritiene ancora attuale), è stato affermato che è da ritenersi mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti.
Il rebus prosecuzione
Il provvedimento 185820/2011, in relazione alla prosecuzione di attività di lavoro dipendente, ha precisato che la preclusione non opera laddove l'ex dipendente dia prova di essere stato licenziato o di essere in mobilità per cause non dipendenti dalla propria volontà. Tale intervento, che si ritiene ascrivibile alla volontà di ampliare il novero dei soggetti ammissibili al regime, di fatto sembra ammettere anche una mera prosecuzione, ma solo nel caso in cui la stessa sia dipendente da un evento forzato, non direttamente dipendente da una scelta del soggetto che, in sostanza, non può essersi volontariamente dimesso per proseguire l'attività sotto altra forma, ma deve avere perduto il posto di lavoro, ad esempio, a causa della crisi. Sempre in relazione al divieto di mera prosecuzione, va anche rammentato che, con Risoluzione 239/E/2009, l'agenzia delle Entrate ha affermato che a nulla rileva il fatto che le precedenti prestazioni fossero rese con carattere di occasionalità (redditi diversi articolo 67, Tuir); infatti, se tale situazione non determina l'aver prodotto reddito di impresa o di lavoro autonomo, se la prestazione è la medesima ed è resa allo stesso committente, l'apertura di una partita Iva si scontrerebbe, comunque, con il divieto di accesso al regime di vantaggio. Infine, nel caso in cui l'attività costituisca prosecuzione di una azienda in precedenza esercitata da altro imprenditore, i ricavi di quest'ultimo, nell'anno che precede la cessione, non dovevano superare i 30.000 euro. L'ultimo aspetto da considerare, come anticipato in premessa, attiene alla esistenza di una durata massima di permanenza nel regime di vantaggio: in linea di principio la stessa è fatta pari a 5 periodi di imposta, pur potendo essere estesa a periodi superiori nel caso in cui, alla fine del quinquennio, il soggetto non evidenzi una età anagrafica superiore a 35 anni. Sino a tale momento, dunque, il regime di vantaggio è ancora applicabile anche oltre il quinquennio, al fine di agevolare in misura superiore i giovani contribuenti. Va invece ricordato, poiché risultano ancora numerosi i quesiti al riguardo, che non esiste alcuna preclusione di accesso al regime per i contribuenti di età superiore ai 35 anni; gli stessi, infatti, in presenza dei requisiti potranno applicare l'agevolazione per il periodo canonico di 5 anni. Il quinquennio, tuttavia, si considera consumato in tutto o in parte anche se il contribuente aveva applicato il regime delle nuove iniziative produttive, oppure aveva optato per il regime ordinario, vincolante per un triennio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per una visione di sintesi si rinvia alla tabella allegata

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