La domanda del lettore ci impone la necessità, prima di entrare nel tema specifico, di un sintetico riepilogo delle varie, e non sempre lineari, disposizioni che si sono succedute in questi anni in materia di dotazioni organiche. La storia recente delle dotazioni organiche della Pa parte dall'articolo 6, Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29, per arrivare al testo attuale dell'articolo 6, Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, con le modifiche da ultimo apportate dal Dlgs 27 ottobre 2009, n. 150.
Le piante organiche
All'inizio di questo percorso si ragionava di piante organiche, individuate con regolamento governativo, la cui consistenza era approvata con Dpcm, tranne nel caso in cui comportassero maggiori oneri per l'erario, il che richiedeva che si provvedesse con legge. Con il Dlgs 23 dicembre 1993, n. 546, la norma viene riscritta, specificando che «la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro». Tale adempimento, che tanto ha impegnato le amministrazioni a metà anni '90, era ispirato dalla necessità di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, imponendo alle amministrazioni di dimostrare "dati alla mano" l'effettiva necessità di personale. L'adempimento non era certo sconosciuto agli enti, visto che lo prevedeva già l'articolo 6, Dpr 13/1986, in attuazione della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983, rimasta però praticamente lettera morta. Questo testo dell'articolo 6 del Dlgs 29/1993 resterà vigente fino all'entrata in vigore del Dlgs 31 marzo 1998, n. 80, attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59, la famosa "Bassanini 1". Con tale norma si tenta una rivoluzione copernicana, con il passaggio dalla pianta organica alla dotazione organica complessiva. Il passaggio dalla pianta alla dotazione organica era inteso a un concetto di Pa più flessibile, capace di adattarsi ai cambiamenti della società e alle mutevoli esigenze del territorio. Al contrario, la pianta organica era ritenuta un elemento fisso, troppo rigido, con una collocazione dei dipendenti inquadrati in posizioni quasi inamovibili. Tale modifica, coniugata alla previsione di una maggiore mobilità del personale voleva dare un senso nuovo all'organizzazione della Pa. Nel testo apportato dal Dlgs 80/98, oltre al passaggio da pianta a dotazione vengono inseriti tre concetti fondamentali: a) la consistenza delle dotazioni è determinata previa verifica degli effettivi fabbisogni; b) alla ridefinizione delle dotazioni organiche si provvede almeno ogni tre anni e in caso di fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; c) le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale. La programmazione triennale del fabbisogno del personale è un adempimento introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 39, legge 449/1997 (Finanziaria 1998) per «assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio». Il testo della norma, a parte qualche piccola modifica, resta invariato nella sua trasformazione nel Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e da quel momento vengono introdotte due sole modifiche: l'espresso divieto di determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà, anche temporanea (Dl 4/2006 convertito in legge 80/2006) e infine la specificazione sulla competenza dirigenziale nel proporre le modifiche alla programmazione triennale (Dlgs 150/2009). Tutto questo percorso, con particolare intensità negli anni 2000, è stato costellato di disposizioni limitative delle assunzioni e della spesa di personale, solitamente recate dalle Finanziarie di fine anno e, dal 2008 in poi, anche dalle varie manovre estive. Non sono mancate nemmeno norme che obbligavano in via straordinaria alla rideterminazione delle dotazioni organiche con intenti riduttivi della spesa (articolo 34, legge 289/2002, articolo 1, comma 93, legge 311/2004, articolo 74, Dl 112/2008, eccetera). Questa continua e disorganica produzione normativa evidenzia che il problema della riduzione degli assetti organizzativi della Pa non viene affrontato in modo organico, ma si procede con norme "emergenziali" e tagli lineari, senza distinzione tra amministrazioni virtuose e non virtuose, con l'effetto di penalizzare sempre le prime, che vedono ridursi gli organici già striminziti, mentre le seconde subiscono, senza battere ciglio, riduzioni di dotazioni pletoriche.
La novità
L'ultima modifica dell'articolo 6 risale al Dlgs 150/2009, ma nel 2012, con l'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 33 del Dlgs 165/2001 (modifica fatta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012), molti enti potrebbero decidere di rideterminare nuovamente la propria dotazione organica. Tale ultima disposizione, relativa al collocamento in disponibilità del personale e alle procedure di mobilità collettiva, stabilisce l'obbligo di procedere almeno annualmente alla ricognizione di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria. La mancata ricognizione comporta l'impossibilità di effettuare assunzioni di qualsiasi tipo a pena di nullità degli atti. Questa potrebbe essere un'ulteriore chance per gli enti per rivisitare la propria organizzazione e procedere a una strutturazione della propria dotazione in coerenza con gli effettivi fabbisogni di erogazione di servizi, magari con uno sguardo rivolto alla valutazione della performance dell'amministrazione secondo i dettami dell'articolo 8 del Dlgs 150/2009, più che guardare al passato pensando di riesumare anacronistiche prassi di rilevazione dei carichi di lavoro, che non si sono mai dimostrate utili e che, in assenza di un qualsiasi tipo di "benchmarking" con altri enti, diventano anche difficilmente valutabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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