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Pubblica amministrazione

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Il test sugli organici apre la porta della mobilità

Domanda

Vorrei un chiarimento sulle modalità per l'applicazione della procedura di ricognizione delle situazioni di soprannumero o di eventuali eccedenze di personale nella pubblica amministrazione.
A.B. – BOLOGNA

Risposta

La domanda del lettore ci impone la necessità, prima di entrare nel tema specifico, di un sintetico riepilogo delle varie, e non sempre lineari, disposizioni che si sono succedute in questi anni in materia di dotazioni organiche.
La storia recente delle dotazioni organiche della Pa parte dall'articolo 6, Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29, per arrivare al testo attuale dell'articolo 6, Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, con le modifiche da ultimo apportate dal Dlgs 27 ottobre 2009, n. 150.
Le piante organiche
All'inizio di questo percorso si ragionava di piante organiche, individuate con regolamento governativo, la cui consistenza era approvata con Dpcm, tranne nel caso in cui comportassero maggiori oneri per l'erario, il che richiedeva che si provvedesse con legge. Con il Dlgs 23 dicembre 1993, n. 546, la norma viene riscritta, specificando che «la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro». Tale adempimento, che tanto ha impegnato le amministrazioni a metà anni '90, era ispirato dalla necessità di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, imponendo alle amministrazioni di dimostrare "dati alla mano" l'effettiva necessità di personale. L'adempimento non era certo sconosciuto agli enti, visto che lo prevedeva già l'articolo 6, Dpr 13/1986, in attuazione della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983, rimasta però praticamente lettera morta. Questo testo dell'articolo 6 del Dlgs 29/1993 resterà vigente fino all'entrata in vigore del Dlgs 31 marzo 1998, n. 80, attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59, la famosa "Bassanini 1". Con tale norma si tenta una rivoluzione copernicana, con il passaggio dalla pianta organica alla dotazione organica complessiva.
Il passaggio dalla pianta alla dotazione organica era inteso a un concetto di Pa più flessibile, capace di adattarsi ai cambiamenti della società e alle mutevoli esigenze del territorio. Al contrario, la pianta organica era ritenuta un elemento fisso, troppo rigido, con una collocazione dei dipendenti inquadrati in posizioni quasi inamovibili. Tale modifica, coniugata alla previsione di una maggiore mobilità del personale voleva dare un senso nuovo all'organizzazione della Pa. Nel testo apportato dal Dlgs 80/98, oltre al passaggio da pianta a dotazione vengono inseriti tre concetti fondamentali: a) la consistenza delle dotazioni è determinata previa verifica degli effettivi fabbisogni; b) alla ridefinizione delle dotazioni organiche si provvede almeno ogni tre anni e in caso di fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; c) le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale.
La programmazione triennale del fabbisogno del personale è un adempimento introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 39, legge 449/1997 (Finanziaria 1998) per «assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio». Il testo della norma, a parte qualche piccola modifica,
resta invariato nella sua trasformazione nel Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e da quel momento vengono introdotte due sole modifiche: l'espresso divieto di determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà, anche temporanea (Dl 4/2006 convertito in legge 80/2006) e infine la specificazione sulla competenza dirigenziale nel proporre le modifiche alla programmazione triennale (Dlgs 150/2009).
Tutto questo percorso, con particolare intensità negli anni 2000, è stato costellato di disposizioni limitative delle assunzioni e della spesa di personale, solitamente recate dalle Finanziarie di fine anno e, dal 2008 in poi, anche dalle varie manovre estive. Non sono mancate nemmeno norme che obbligavano in via straordinaria alla rideterminazione delle dotazioni organiche con intenti riduttivi della spesa (articolo 34, legge 289/2002, articolo 1, comma 93, legge 311/2004, articolo 74, Dl 112/2008, eccetera). Questa continua e disorganica produzione normativa evidenzia che il problema della riduzione degli assetti organizzativi della Pa non viene affrontato in modo organico, ma si procede con norme "emergenziali" e tagli lineari, senza distinzione tra amministrazioni virtuose e non virtuose, con l'effetto di penalizzare sempre le prime, che vedono ridursi gli organici già striminziti, mentre le seconde subiscono, senza battere ciglio, riduzioni di dotazioni pletoriche.
La novità
L'ultima modifica dell'articolo 6 risale al Dlgs 150/2009, ma nel 2012, con l'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 33 del Dlgs 165/2001 (modifica fatta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012), molti enti potrebbero decidere di rideterminare nuovamente la propria dotazione organica.
Tale ultima disposizione, relativa al collocamento in disponibilità del personale e alle procedure di mobilità collettiva, stabilisce l'obbligo di procedere almeno annualmente alla ricognizione di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria. La mancata ricognizione comporta l'impossibilità di effettuare assunzioni di qualsiasi tipo a pena di nullità degli atti.
Questa potrebbe essere un'ulteriore chance per gli enti per rivisitare la propria organizzazione e procedere a una strutturazione della propria dotazione in coerenza con gli effettivi fabbisogni di erogazione di servizi, magari con uno sguardo rivolto alla valutazione della performance dell'amministrazione secondo i dettami dell'articolo 8 del Dlgs 150/2009, più che guardare al passato pensando di riesumare anacronistiche prassi di rilevazione dei carichi di lavoro, che non si sono mai dimostrate utili e che, in assenza di un qualsiasi tipo di "benchmarking" con altri enti, diventano anche difficilmente valutabili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cura di
Mario FERRARI e Gianluca BERTAGNA

13/02/2012

IL PUNTO



La programmazione
diventa fondamentale

La legge di stabilità è intervenuta, ancora una volta, sulla programmazione del personale. In particolar modo è stato modificato l'articolo 33 del Dlgs 165/2001 in materia di verifica di eccedenza e sovrannumero di posti. La programmazione diventa pertanto un momento decisivo che a inizio anno coinvolge i singoli dirigenti delle amministrazioni pubbliche. Ci soffermiamo di seguito su tre specifici passaggi.
• La riforma Brunetta ha previsto che contribuiscano alla stesura della programmazione del fabbisogno del personale i dirigenti delle amministrazioni. Il fine è chiaro: chi è a diretto contatto con la propria organizzazione e i servizi da garantire, è in grado di fornire i suggerimenti per meglio operare in tema di assunzione di nuova forza lavoro. La novità, ora presente all'articolo 6,comma 4-bis e all'articolo 17, comma 1, del Dlgs 165/2011, necessita di un'attenzione particolare, perché da tali indicazioni discenderanno le possibili azioni sulla gestione delle risorse umane. Ovviamente, le "richieste" di assegnazione di personale da parte dei dirigenti si scontrano con le possibilità di assunzione stabilite dal legislatore. Potrà quindi essere necessario trovare il giusto equilibrio ai fini della distribuzione dei margini assunzionali tra i vari settori dell'ente.
• Le eccedenze di personale. Dall'entrata in vigore della legge di stabilità, l'articolo 33 del Dlgs 165/2001 non disciplina solamente le eccedenze di personale, bensì anche le situazioni di soprannumero in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria. La verifica va effettuata ogni anno con l'obiettivo principale di favorire la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale. Pertanto, le amministrazioni dovranno procedere annualmente a tale ricognizione. La norma prevede due sanzioni. Innanzitutto, ai sensi dell'articolo 6 del Testo unico del pubblico impiego, l'amministrazione che non provvede alla ricognizione annuale dei posti in eccedenza o in soprannumero non può procedere ad assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. E, su questo, l'articolo 33 rincara la dose indicando che il divieto si estende ai rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere. In secondo luogo viene confermata l'eventuale responsabilità in capo al dirigente. L'azione prende il via con una semplice informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl.
Questo è l'unico coinvolgimento dei sindacati che, rispetto al passato, vengono di fatto relegati in disparte. Trascorsi dieci giorni da tale comunicazione, l'amministrazione tenta di ricollocare totalmente o parzialmente il personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, utilizzando anche forme flessibili di gestione del rapporto di lavoro (si pensi ad esempio a una riduzione del tempo del lavoro). Con accordi preventivi è possibile collocare il personale anche in altre amministrazioni nel medesimo ambito regionale. I Ccnl potranno prevedere forme di trasferimento anche presso enti di altre regioni. Trascorsi novanta giorni dall'informazione sindacale preventiva e qualora le operazioni di ricollocamento di cui sopra non siano andate a buon fine, il personale viene inserito nelle liste di disponibilità.
• A questo punto è possibile procedere alla stesura del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e del piano annuale delle assunzioni. Tra le varie funzioni dell'atto possiamo elencare in forma sintetica:
• individuazione dei posti vacanti di dotazione organica che si intendono ricoprire nel triennio di riferimento;
• verifica del rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale;
• analisi sull'utilizzo delle forme di lavoro flessibile per esigenze temporanee ed eccezionali così come previsto dall'articolo 36 del Dlgs 165/2001;
• previsione degli stanziamenti di bilancio in materia di personale.
Le azioni presenti all'interno della programmazione triennale giustificano gli stanziamenti sia di natura stabile e quindi riferiti alle assunzioni e alla gestione del personale a tempo indeterminato, ma anche di quelle del personale con contratti di lavoro flessibile e alle risorse destinate alla contrattazione decentrata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per una visione di sintesi si rinvia alla tabella allegata

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