Per i pagamenti di Unico 2010, la proroga disposta per chi è soggetto agli studi di settore riguarda anche i partecipanti. Per i contribuenti estranei agli studi di settore sono scaduti i termini per i pagamenti, sia quello del 16 giugno, sia quello dal 17 giugno al 16 luglio 2010 con lo 0,4% in più. Chi paga in ritardo può valersi del ravvedimento.
Il ravvedimento
Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di due tipi di ravvedimento, meglio conosciuti come ravvedimento "breve" e ravvedimento "lungo". Il ravvedimento "breve" può essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza; il ravvedimento "lungo" può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. Chi si ravvede deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione del 2,5%, in caso di ravvedimento "breve", o del 3%, in caso di ravvedimento "lungo", più gli interessi legali del 3% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al giorno di pagamento. Dal 1° gennaio 2010, gli interessi legali sono stati abbassati di due punti, in quanto la misura del 3% è stata ridotta all'1 per cento. Per il saldo delle imposte e dei contributi del 2009 e del primo acconto per il 2010, dei contribuenti soggetti agli studi di settore, partecipanti compresi, sono regolari i pagamenti eseguiti entro il 6 luglio 2010 (termine scaduto), o dal 7 luglio al 5 agosto 2010 con lo 0,4% in più. I contribuenti che applicano gli studi sono quelli soggetti al controllo induttivo mediante il software Gerico (gestione dei ricavi e compensi) per i quali sono stati approvati gli specifici studi, compresi quelli con cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi studi, a prescindere dall'eventuale adeguamento, se le entrate dichiarate sono più basse di quelle presunte dallo strumento induttivo. Il differimento vale anche per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, e cioè per i soci di società di persone, gli associati in associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
I rimedi
Le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap possono essere oggetto di correzioni o integrazioni. La correzione si distingue dalle integrazioni, per la ragione che la dichiarazione correttiva è quella che può essere presentata entro i termini ordinari di scadenza, mentre le dichiarazioni integrative, sia se a favore del contribuente, sia se a sfavore, si presentano dopo la scadenza del termine. Nella seconda facciata di Unico 2010 persone fisiche, per i redditi del 2009, subito dopo l'indicazione del codice fiscale, si deve specificare il tipo di dichiarazione che si presenta, barrando le relative caselle. La prima casella "redditi" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Ci sono poi altre caselle, da barrare in base al tipo di dichiarazione che si presenta insieme a quella dei redditi, come, ad esempio, il modello Iva 2010, per i contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata, modello Unico. La denominazione "Unico" sta per "modello unificato compensativo"; è chiamato così perché consente l'unificazione di più dichiarazioni e di di compensare i debiti e i crediti dei vari tributi, contributi e premi. La denominazione di Unico è però superata in quanto, a seguito delle novità recate dalla manovra d'estate 2009, di cui al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dal 2010, il modello "Unico" non è più "Unico". Infatti, mentre fino a qualche anno fa, era possibile comprendere nell'Unico, i redditi, l'Iva, l'Irap e il modello 770, già dal 2009 l'Unico ha compreso solo l'Iva e i redditi, anche perché, dalla modulistica del 2009, si è "separata" la dichiarazione Irap, cioè il modello per l'imposta regionale sulle attività produttive. Peraltro, dopo le novità sulla stretta dei crediti Iva introdotte a partire dal 2010, i contribuenti che intendono usare in compensazione, o chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, possono non comprendere tale dichiarazione nell'Unico, presentando la dichiarazione annuale a partire dal mese di febbraio. In questo caso, l'Unico non è più una dichiarazione unificata, perché contiene solo i redditi.
La correttiva
Nella seconda facciata di Unico 2010 persone fisiche sono presenti delle caselle che vanno barrate nel caso di dichiarazione correttiva o integrativa. Il contribuente che, dopo avere presentato la dichiarazione annuale Iva, Irap, modello Unico compreso, si accorge di avere commesso errori o dimenticanze può presentare una dichiarazione "correttiva nei termini", barrando sul frontespizio l'apposita casella. Può essere il caso di un contribuente che, nel mese di luglio 2010, presenta il modello Unico e che, prima della scadenza del termine, fissata per il 30 settembre 2010, si accorge di avere dimenticato di indicare alcuni oneri sostenuti nell'anno 2009. Egli può presentare, entro il 30 settembre, in via telematica un nuovo modello Unico, completo in tutte le sue parti, che sostituisce integralmente il primo modello Unico già presentato. In questo modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal nuovo Unico risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. Se dal nuovo Unico risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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