Sì al congedo formazione anche per un secondo diploma
La legge 53/2000, all'articolo 5, dispone che i dipendenti pubblici che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio possono chiedere un congedo per la formazione, per un periodo non superiore a undici mesi, allo scopo del conseguimento del titolo di studio di secondo grado. Ciò si può interpretare nel senso che è possibile utilizzare il congedo anche per conseguire un ulteriore diploma, in aggiunta a uno già posseduto? Inoltre, lo stesso congedo è utilizzabile per attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro; in quest'ultimo caso, potrebbe rientrare un corso-concorso, qualora lo stesso venga superato?
Quesito con risposta a cura di
Massimo Sanguini
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