Professioni non organizzate, ovvero, come si suol dire, «senza albo». A regolamentarle per la prima volta in materia organica è stata la legge 4 del 14 gennaio 2013, che è entrata in vigore lo scorso 11 febbraio 2013. E, tanto per cominciare, vale la pena di effettuare una distinzione per capire a chi si applica la nuova normativa.
Chi è «fuori»
È innanzitutto necessario escludere dall'ambito di applicazione tutte le professioni il cui esercizio presuppone l'iscrizione a un ordine o un collegio professionale, come avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, geometri. Costoro potranno continuare a svolgere, senza dover sottostare alle indicazioni di cui alla legge 4/2013, anche le attività non esclusive su cui hanno competenza in ragione dell'esercizio delle attività a loro riservate dalla legge.
Si pensi, per esempio, all'attività di amministratore di condominio esercitata da un avvocato o un commercialista. Tali professionisti, iscritti a un albo, hanno già da tempo una disciplina che regolamenta i vari aspetti dell'attività professionale, come i requisiti per l'iscrizione all'albo stesso e, quindi, per l'esercizio della professione, le incompatibilità, i doveri deontologici, gli aspetti previdenziali, gli oneri fiscali e tutto ciò che serve a tutelare i clienti.
La legge 4/2013 stabilisce espressamente, all'articolo 1, che le nuove regole non riguardano neppure gli esercenti professioni sanitarie e attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, in quanto anche per questi esistono già specifiche normative. La disciplina non dovrebbe, perciò, trovare applicazione neppure nei confronti degli iscritti ai cosiddetti "ordini di categoria" o albi tenuti dalle Camere di commercio.
Chi è «dentro»
La nuova normativa si propone, in sostanza, di dare un inquadramento all'attività di quei professionisti, sempre più numerosi, che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.
Ci si riferisce, in particolare, ai tributaristi, ai consulenti fiscali, agli amministratori di condominio, agli urbanisti, ai consulenti legali in materia stragiudiziale, e a chi si occupa di tenuta della contabilità, dichiarazione dei redditi, imposizione fiscale, ai consulenti aziendali, che non siano già iscritti a un albo o collegio professionale.
A queste figure professionali viene imposto di evidenziare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento alla legge 4/2013, che risulta applicabile proprio per la tutela della clientela e della fiducia che essa ripone nel professionista. Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo, Dlgs 206/2005, in quanto «responsabile» di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5mila a 500mila euro, secondo la gravità e la durata della violazione. Ora, seppure si ritenga alquanto improbabile che si possa arrivare all'applicazione del massimo della pena, anche il minimo appare non di poco conto.
«Bollino blu»
In particolare, poi, le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 4/2013 (si veda anche l'articolo a fianco) sono chiamate a promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del consumo, Dlgs 206/2005. Dalle associazioni, poi, sarà possibile ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Assume quindi particolare importanza la presenza di queste realtà: attraverso l'iscrizione del professionista a una di esse, la clientela potrà contare sull'esistenza di numerosi aspetti di "professionalità" della prestazione. Si potrebbe parlare di una sorta di "bollino blu" per i professionisti facenti parte di un'associazione professionale.
La legge prevede, inoltre, che varie associazioni possano creare, a livello superiore, per esempio territoriale (provinciale, regionale, statale), una loro organizzazione, che dà vita ad altre associazioni, con il fine di rappresentarle per la tutela dei loro interessi anche in sede giudiziale o qualora il legislatore intervenga ulteriormente in campi di loro interesse.
In ultima analisi, questa serie di associazioni «formato matrioska», all'interno delle quali il professionista può essere inserito, fornisce un'autoregolamentazione delle categorie professionali di origine volontaria che garantiscono al professionista una rete di supporto in caso di vertenze con altre categorie o, anche, con i consumatori. Mentre questi ultimi avranno una garanzia consistente a proposito del rispetto dei codici di condotta che i professionisti si impegnano a non violare nel momento in cui si iscrivono alle associazioni. Esse devono inoltre garantire la pubblicazione, sui loro siti internet, di informazioni utili al consumatore, anche riguardanti la tipologia e la qualità del servizio che l'utilizzo del marchio dell'associazione da parte del professionista garantisce ex articolo 81 del Dlgs 59/2010.
Non si prevede, tuttavia, alcun obbligo di partecipazione a queste associazioni da parte del professionista, di cui la legge vuole promuovere l'autoregolamentazione volontaria e il raggiungimento di standard professionali qualificati in base alle norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni, sulla base della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e delle linee guida Cen 14 del 2010. Il professionista dovrà pertanto prestare attenzione a eventuali aggiornamenti e variazioni di tale normativa tecnica, che deve rispettare per garantire i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente.
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