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145 quesiti trovati
Sicurezza sul lavoro
In un fabbricato destinato a teatro, opera un cantiere diviso in due aree specifiche: ci sono una zona palcoscenico e una zona platea più foyer. È possibile avere per il solo palcoscenico un secondo coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Cse)?
In base all'articolo 88, comma 2, del Dlgs 81/2008, le disposizioni del capo I («Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili») del titolo IV del medesimo decreto non si applicano ai «lavori svolti in mare» e «alle attività di cui al Dlgs 272/1999, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X» (lettere f e g-ter del citato articolo). Che cosa s'intende per «lavori svolti in mare»? La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori marittimi (bordo navi, ambito portuale, settore pesca) è molto articolata. Infatti il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) ha abrogato il Dlgs 626/1994, ma non ha invece abrogato: - il Dlgs 271/1999 - Attività lavorative a bordo delle navi; - il Dlgs 272/1999 - Attività lavorative in ambito portuale; - il Dlgs 298/1999 - Settore delle navi da pesca. Si chiede un chiarimento sulla possibile sovrapposizione di responsabilità e competenze in capo alle figure di Csp (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione), Cse (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) e comandante, nell'ambito di applicazione del Dlgs 81/2008 e dei Dlgs 271/1999 e 272/1999.
In un condominio un artigiano è incaricato di effettuare periodicamente la manutenzione del verde condominiale. Poichè l'artigiano si avvale sempre di un aiutante piuttosto anziano, si chiede se un condomino può pretendere che l'amministratore richieda il Durc (documento unico di regolarità contributiva.
Fonti e risparmio energetico
Con riferimento al decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 436/2023, entrato in vigore il 14 febbraio 2024, in materia di agrivoltaico avanzato, si chiedono indicazioni sui requisiti per accedere alle agevolazioni. In particolare, cosa si deve fare, a livello operativo, per installare un impianto agrivoltaico in Italia e godere delle agevolazioni previste dal citato decreto "Pichetto"?
Un'impresa di pulizie, che entra in un cantiere in fase di ultimazione, è tenuta a redigere il piano operativo di sicurezza (Pos)? Si chiede inoltre se la stessa impresa è tenuta a consegnare al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Cse) tutta la seguente documentazione: - copia del documento unico di regolarità contributiva (Durc); - copia del documento di valutazione dei rischi (Dvr); - copia della nomina del medico competente (Mc) e copia di tutte le certificazioni di idoneità sanitaria degli operai impiegati in cantiere; - nomina del responsabile della sicurezza, con firma di accettazione, e copia dell’attestato di partecipazione al corso di responsabile della sicurezza ex Dlgs 81/2008; - nomina del preposto, con accettazione dell'incarico, più copia allegata dell'attestato di partecipazione al corso per preposti; - copia di tutti gli attestati (responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Rspp; corso di primo soccorso, addetto antincendio); - copia del verbale inerente alla formazione dei lavoratori, ex articoli 35, 36 e 37 del Dlgs 81/2008, e relativa copia degli attestati rilasciati dagli enti preposti; - copia dei libretti e delle dichiarazioni Ce di tutti i mezzi e le attrezzature che saranno presenti in cantiere; - copia delle schede dei dispositivi di protezione individuale. La richiesta di tutta questa documentazione è stata fatta dal Cse del cantiere; io, invece, ritengo che l'attività di pulizia non rientri nel campo di applicazione del titolo IV del Dlgs 81/1008 e che, pertanto, l'impresa non debba redigere alcun Pos. Che cosa ne pensa l'esperto?
Mia figlia frequenta la terza liceo artistico (indirizzo architettura) e svolgerà un tirocinio, nell'ambito del Pcto (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), in uno studio di architettura. Chiedo se può accompagnare in cantiere l'architetto titolare dello studio o un suo collaboratore. In caso di risposta positiva, ci sono adempimenti o documenti da preparare?
A norma del Dlgs 81/2008, se in un cantiere privato operano due o più lavoratori autonomi (imprese individuali senza dipendenti), non sussiste l'obbligo del Psc (piano di sicurezza e coordinamento) e di notifica preliminare all'Asl, a patto che i suddetti lavoratori operino senza rapporti di subordinazione fra di loro. Se il committente nomina una sola impresa individuale e poi questa, previa autorizzazione del committente stesso, subappalta alcune specifiche lavorazioni (impianti, infissi eccetera) a una o più imprese individuali senza dipendenti, occorre redigere il Psc? La stessa subappaltante deve redigere il Pos (piano operativo di sicurezza)? Infine, il committente è tenuto a comunicare al Comune i dati delle imprese individuali ai quali l'impresa individuale esecutrice ha subappaltato?
Vorrei sapere se le utenze riferite all'energia elettrica/gas/acqua delle caserme dei Carabinieri (esclusi gli alloggi di servizio) rientrano fra quelle classificate come non disalimentabili a norma dell'articolo 23, comma 23.2, del Timoe (testo integrato delle morosità elettriche; allegato A della delibera 258/2015/R/com, e successive modifiche e integrazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico).
Sul luogo di lavoro ho individuato una potenziale fonte di pericolo, derivante dall'esposizione ravvicinata a campi elettromagnetici, la cui fonte è situata su un edificio assai vicino. Ho chiesto al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di poter avere una copia del documento valutazione rischi (Dvr), per verificare se questo rischio è stato censito. Il Dvr non mi è stato trasmesso e mi è stato detto verbalmente che la fonte non costituirebbe un rischio, in quanto collocata su un edificio diverso dalla sede di lavoro. Vorrei sapere come posso accedere al Dvr, secondo la normativa sulla sicurezza, e come posso verificare, in qualità di lavoratore, che sia stato controllato il non superamento dei valori limite previsti dal Dlgs 81/2008.
L'articolo 25, lettera l, del testo unico Sicurezza (Dlgs 81/2008) prevede che il medico competente visiti annualmente gli ambienti di lavoro. In questa norma non viene menzionata la necessità della redazione di un verbale, controfirmato dal datore di lavoro, in cui si dichiari che il sopralluogo stesso è avvenuto con la partecipazione delle figure del Rspp (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e del Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Si ritiene, peraltro, che la necessità della redazione di tale verbale possa essere ricondotta all'articolo 2, lettera v, dello stesso Dlgs 81/2008, contenente le cosiddette buone prassi. La citazione nel verbale dei nominativi delle due figure citate, oltre ai riferimenti del datore di lavoro e del medico competente, si può considerare un requisito essenziale per il corretto espletamento del sopralluogo. In altre parole, la presenza di Rspp e Rls può considerarsi obbligatoria anche se non è prevista dall'articolo 25, lettera l, del Tu Sicurezza. L'esperto concorda?
La direttiva 26 luglio 2023 del ministero delle Imprese e del made in Italy definisce l'ambito di applicazione, e le procedure tecniche, per la verifica periodica degli strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali. Chiedo come applicare tale direttiva al teleriscaldamento, dato che i contatori del fornitore, presso le centrali termiche condominiali, sono unici per acqua calda sanitaria e riscaldamento. Non sembrano quindi possibili, per il teleriscaldamento, le verifiche di legge a tutela del consumatore, utilizzando le schede N-O-P unite alla direttiva; infatti, sulle fatture riferite ai consumi di teleriscaldamento condominiali, il fornitore espone il totale dei kWh e il corrispettivo dovuto in euro, senza distinguere il “di cui” imputabile separatamente all’acqua calda sanitaria (in kWh e metri cubi) da quello dovuto al riscaldamento. Questo intralcia anche la successiva separata contabilizzazione individuale, obbligatoria per legge.
Diritto dell'ambiente
Un'azienda agricola produttrice di rifiuti pericolosi, non considerata impresa poiché presenta la dichiarazione dei redditi utilizzando i valori catastali dei redditi domenicale e agrario, è tenuta alla presentazione del Mud (modello unico di dichiarazione ambientale) per gli anni in cui il volume d'affari è superiore a ottomila euro? Alle condizioni indicate dall'articolo 69 della legge 215/2021, si può escludere la comunicazione al catasto dei rifiuti tramite il Mud: è corretta tale interpretazione?
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