77 quesiti trovati
Contenzioso e reati tributari
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado annulla un invito al pagamento di un contributo unificato da parte di un tribunale amministrativo regionale, portante un ruolo esattoriale, senza altra menzione. La parte soccombente fa ricorso in Cassazione. Parte della giurisprudenza sostiene che un semplice annullamento dell'atto non consente l'ottemperanza, mentre la norma di specie legittima l'azione, essendo la sentenza esecutiva. È possibile attivare l'articolo 70 del Dlgs 546/1992, oppure l'agenzia delle Entrate-Riscossione può autonomamente annullare il ruolo, pur non avendo partecipato al contenzioso?
Un’ azienda ha percepito, a titolo di contributo a fondo perduto (in base al decreto Ristori), un importo superiore a 4.000 euro. In fase ispettiva, gli organi competenti hanno contestato l'intero importo percepito, adducendo che i ricavi del 2019 (anche se inseriti nelle fatture elettroniche e assoggettati a Iva), utilizzati dall'impresa nel calcolo della diminuzione di fatturato, non potessero essere considerati ai fini del calcolo della diminuzione di fatturato. Essendo il contributo percepito superiore a 4.000 euro, le sanzioni previste dall'articolo 316-ter del Codice penale si applicheranno in modo automatico, o solo nel caso in cui il superamento della soglia dei 4.000 euro sia avvenuto da parte dell'azienda con l'utilizzo di documenti falsi e l'adozione di comportamenti volontari atti alla frode?
Un contribuente ricorre contro una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr 600/1973), sia per vizi formali che per difetto di motivazione, nonché per infondatezza della pretesa nel merito. La Commissione tributaria provinciale (Ctp) accoglie il ricorso, l'ufficio propone appello alla Commissione tributaria regionale (Ctr), che conferma la decisione di primo grado, favorevole al contribuente. L'ufficio propone, allora, appello in Corte di cassazione, ma il contribuente non si costituisce. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso proposto dall'agenzia delle Entrate, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando la decisione alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione. L'agenzia delle Entrate può emettere una nuova cartella di pagamento, iscrivendo a ruolo un terzo dell'imposta relativa alla cartella oggetto di contenzioso, maggiorata degli interessi, prima della pronuncia in diversa composizione della Commissione tributaria regionale, così come indicato dalla Corte di cassazione?
Un contribuente impugna un avviso accertamento Imu presso la Cgt (Corte di giustizia tributaria) di I grado chiedendo anche la sospensione cautelare che viene rigettata. Il Comune iscrive a ruolo la somma pretesa con l’accertamento e l’agenzia della Riscossione notifica la cartella di pagamento (non impugnata, essendo pendente già il giudizio sull’accertamento). Allo spirare del 60° giorno, notifica atto di pignoramento presso terzi, nonostante il giudizio relativo all’impugnazione dell’accertamento (prodromico al ruolo e alla cartella) fosse ancora pendente. È possibile impugnare l’atto di pignoramento davanti al giudice tributario trattandosi di materia tributaria ancora pendente davanti allo stesso giudice e chiederne la sospensione considerato che è strettamente dipendente dall'esito del giudizio riferito all'avviso di accertamento?
Il mio Comune, il 30 marzo 2023, ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex articolo 1, commi 186-205, legge 197/2022, di Bilancio per il 2023. L’ambito di applicazione della definizione agevolata è previsto solo per le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio. e per quanto non regolamentato viene previsto che restano applicabili le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 186-205, della citata legge 197/2022. Chi ha ricevuto, il 9 dicembre 2022, un avviso di accertamento relativo all’Imu 2017, per cui si apprestava a proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può presentare domanda per definire la controversia pendente o è escluso?
L’accertamento di imposte sul reddito, e relative sanzioni (collegate al tributo), è stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale per le imposte e dalla Commissione tributaria regionale anche per le sanzioni. Le liti sono ora in Cassazione. Il valore delle controversie, aventi a oggetto imposte e sanzioni a esse collegate ma non esclusive, per il combinato disposto del comma 186 della legge 197/2022 e del comma 2 dell’articolo 12 del Dlgs 546/1992, è costituito soltanto dalle imposte. Il comma 190 stabilisce che «le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia». Il valore della controversia, è pari all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Si chiede pertanto di conoscere se la soluzione prospettata è conforme alla disciplina di cui all'articolo 1, commi 186-202 della lehhe 29 dicembre 2022, n. 197.
Nell'ambito del processo tributario, in caso di decesso del contribuente, gli eredi hanno diritto a una ulteriore proroga per proporre ricorso in Cassazione o devono comunque rispettare il termine dei sei mesi dalla pubblicazione dell'ultima sentenza della Commissione regionale?
Un contribuente ha vinto il primo grado e ha perso il secondo grado. Per la definizione agevolata della lite quale percentuale si applica?
Un contribuente impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale accolta parzialmente. La Commissione tributaria regionale rigetta l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Il termine di impugnazione in Cassazione scade il 2 gennaio 2023. Nella situazione prospettata, il contribuente può definire la lite pendente al 1° gennaio 2023, calcolando l’importo del tributo per intero, al netto degli interessi e delle sanzioni, relativamente alla parte di atto confermato dalla pronuncia della Ctr e in misura ridotta del 15% per la parte di atto annullata dalla Ctp e confermata dalla Ctr. È corretto?
A seguito di una sentenza di 2° grado interamente favorevole al contribuente (così come lo era stata quella di 1° grado), notificata a ottobre 2022, l’ufficio nelle more del ricorso per cassazione (che non ha ancora presentato) ha notificato al contribuente, nel mese di dicembre 2022, ricorso per revocazione della sentenza (paventando errore nel giudizio) presentandolo alla stessa corte di giustizia tributaria di 2° grado. Il contribuente, a fine dicembre 2022, ha notificato all’ufficio ricorso per cassazione (costituendosi in giudizio nello stesso dicembre 2022) contestando la sentenza di 2° grado (a lui favorevole) per una questione di diritto non accolta (ulteriore rispetto a un’altra invece accolta) e per la mancata condanna dell’ufficio al pagamento delle spese di lite. Tale controversia, di fatto pendente al 1° gennaio 2023 in Cassazione (sia pur a seguito del ricorso presentato dal contribuente vittorioso integralmente nei precedenti gradi di giudizio 1° e 2° e non dall’Ufficio), può essere definita con il pagamento del 5% delle maggiori imposte accertate?
Una società ha compensato ex articolo 34 della legge 388/2000 un credito Iva, per l'anno 2019, oltre il limite dei 700mila euro. Tale compensazione non ha ricevuto contestazioni dall'agenzia delle Entrate. L'articolo 1, comma 72 della legge 234/2021 ha poi innalzato il limite a due milioni di euro. È possibile applicare il "favor rei" ex articolo 3, comma 3, del Dlgs 471/1997, in quanto non ci sarebbe alla radice condotta punibile laddove la compensazione sia avvenuta nei limiti stabiliti dal legislatore con riferimento alla legge successiva?
Un soggetto, residente in Italia dal 1° gennaio 2018, ha compilato il quadro RW nella dichiarazione dei redditi 2019, per disponibilità detenute dal 2018 in un Paese europeo. Nella compilazione del quadro, non è stato dichiarato un importo relativo a una polizza assicurativa vita. Si chiede se, in base alle nuove sanatorie, il soggetto può effettuare il ravvedimento speciale pagando le sanzioni ridotte a 1/18 (articolo 1, commi 166-173 e 174-178, della legge 197/2022, di Bilancio per il 2023) per l'assicurazione non dichiarata dal 2018 al 2021.
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