Lavoro e previdenza
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22 quesiti trovati
Contratto a termine acausale: così la proroga oltre i 12 mesi
È possibile prorogare un contratto a tempo determinato di 12 mesi acausale, inserendo una causale prevista dal Ccnl o per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, senza necessità di procedere a un rinnovo, con conseguente stop&go? Secondo la circolare del ministero del Lavoro 17/2018, non sarebbe possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo a un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avvenisse senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Tuttavia, la circolare Inps 121/2019 ha precisato che, nell'ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata fino a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configurerebbe una proroga, e non un rinnovo. Tenendo conto di tale precisazione, si chiede conferma della possibilità di procedere a una proroga, quindi senza soluzione di continuità.
Le mansioni del personale nella reception dell'albergo
Nel caso di un'assunzione al quinto livello del settore alberghiero, le mansioni sono normalmente relative a check-in/out, prenotazione, registrazione dei clienti, trasmissione delle presenze agli organi di polizia, stampa delle fatture e delle ricevute fiscali e stampa di tabulati tramite software gestionale. È esatto? Sono previste ulteriori mansioni per il personale inquadrato nel quinto livello?
Il ricalcolo della pensione dopo il rinnovo tardivo del Ccnl
Un dipendente di un’azienda pubblica è andato in pensione nel mese di agosto 2023. Al momento dell'uscita il calcolo della retribuzione mensile veniva fatto tenendo conto del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) vigente nel periodo 2016/2018. Nel mese di gennaio 2024, all’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) è stato firmato il nuovo Ccnl per il triennio 2019/2021. Nel mese di aprile 2024, l’azienda ha corrisposto gli arretrati previsti dal citato nuovo contratto, sia per il trattamento fondamentale sia per quello accessorio. Nel mese di settembre 2024, l'ex dipendente ha fatto domanda all’azienda di comunicare all’Inps i nuovi importi ricevuti, al fine di effettuare il ricalcolo della pensione e del trattamento di fine servizio, tenendo conto degli arretrati percepiti previsti dal citato nuovo Ccnl. Essendo andato in quiescenza nel mese di agosto 2023, tale soggetto dovrà attendere, per il ricalcolo della pensione e del Tfs (trattamento di fine servizio), la firma del Ccnl riferito al periodo triennio 2022/2024, oppure l’azienda dovrà comunicare all’Inps l’aggiornamento della sua pensione?
Operatori sanitari stranieri, così la durata del contratto
L'articolo 2, comma 8-bis, del decreto Flussi (Dl 145/2024, convertito in legge 187/2024) proroga, per quanto riguarda la Sanità, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. Vista anche la particolare situazione di carenza di infermieri a livello nazionale, si chiede se è possibile, avendo una dipendente infermiera con titolo estero e contratto a tempo determinato di 12 mesi in scadenza, giustificare la proroga del contratto a termine fino a 24 mesi (o più), utilizzando come causale la possibilità di esercizio temporaneo, in base alla normativa citata. Se fosse necessario trasformare il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, dopo il 2027, avendo difficoltà a ricollocare questa dipendente in mansioni diverse da quella di infermiera, sarà possibile licenziarla?
Gli incentivi per il passaggio di under 35 all’indeterminato
Con riferimento alla circolare Inps 12 maggio 2025, n. 90, si chiede se la trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato di un giovane "under 35", che ha avuto in precedenza altri rapporti a termine con la stessa azienda (di durata superiore a sei mesi), possa essere considerata agevolata, così come viene riportato al punto 5 della circolare citata, in base al quale, «tuttavia, nonostante l’espresso richiamo effettuato dall’articolo 22, comma 5, del decreto-legge n. 60/2024 al rispetto dei princìpi generali di fruizione degli incentivi, la portata delle agevolazioni in argomento ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni di cui alla citata lettera a)».
Contratto a termine e rinnovo attraverso lo «stop&go»
Un'azienda ha stipulato un contratto a termine acausale di 12 mesi. È possibile prorogare ulteriormente il contratto, senza superare i 24 mesi complessivi, apponendo una causale? L'inserimento della causale non fa rientrare il contratto nella disciplina del rinnovo, in quanto ne modifica la motivazione (circolare 17/2018 del ministero del Lavoro)? Se sì, sarà necessario rispettare lo stop&go?
Taxi Cooperative: così è pagato il lavoro festivo
Si chiede un parere in merito all'attività di lavoro festivo, prestata dai lavoratori a tempo parziale, nell'ambito del loro orario settimanale. L'azienda applica il contratto collettivo nazionale di lavoro Taxi Cooperative, che prevede, per i lavoratori a tempo parziale, esclusivamente la maggiorazione del lavoro supplementare pari al 28% per le prime due ore giornaliere e al 60% per le ore successive. Si prenda il caso di un lavoratore a tempo parziale con orario settimanale pari a 20 ore, distribuite in quattro ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Il lavoratore presta la sua attività, per quattro ore, in un giorno festivo, che cade, per esempio, di giovedì. In questa circostanza, il lavoro festivo prestato “rientra” nell'orario settimanale. Si deve erogare la maggiorazione per il lavoro supplementare oppure quella relativa al lavoro festivo, prevista per i lavoratori a tempo pieno e pari al 50 per cento? Allo stesso modo, nel caso in cui, al contrario, il lavoro festivo sia prestato al di fuori dell'orario settimanale, quale maggiorazione si deve applicare?
Ccnl Commercio, la questione dell'assorbimento dell'afac
Sulle note operative del rinnovo del Ccnl Commercio di Confcommercio è presente la dicitura «saranno assorbibili solo gli aumenti (non scatti di anzianità e di merito) contrattuali concessi dal 1° gennaio 2022 purché espressamente indicati come anticipo o acconto su futuri aumenti contrattuali (Afac)». Nel caso in cui ci sia un superminimo assorbibile individuale (non previsto da accordo sindacale) accordato in fase di assunzione, non espressamente indicato come acconto o anticipo su futuri aumenti contrattuali, ma che potrà essere assorbito in caso di rinnovi di Ccnl (a discrezione aziendale), alla luce delle istruzioni sul rinnovo del citato Ccnl tale superminimo potrà essere assorbito oppure gli aumenti incrementeranno solo la paga base lasciando invariato il superminimo?
L'assunzione a tempo post somministrazione
Un lavoratore è stato assunto tramite agenzia interinale, con contratto di somministrazione, per undici mesi (con rinnovo per quattro mesi, fruendo della legge 48/2023). Se poi il lavoratore venisse assunto con contratto a tempo determinato, bisognerebbe rispettare lo "stop and go"? Il contratto a tempo determinato si può fare per la differenza dei mesi di assunzione del secondo contratto in somministrazione e, al massimo, fino al raggiungimento dei dodici mesi senza causale?
Anticipi contrattuali in busta paga assorbiti col rinnovo contrattuale
E' notizia di pochi giorni fa che a dicembre arriveranno aumenti in busta paga ai dipendenti pubblici, e dunque agli operatori sanitari, sotto forma di indennità vacanza contrattuale. Di prassi con il rinnovo del contratto tali somme sono recuperate ma dinnanzi a una previsione di risorse già individuate e destinate dal Dl Anticipi alla sanità è opportuno pensare che al momento della tornata di rinnovi del contratto 2022-2024 saranno defalcate queste somme che verranno percepite? Se si gli arretrati verranno comunque liquidati?
Le proroghe per gli stagionali nel Ccnl Alimentari industria
Vorrei un chiarimento sul limite di quattro proroghe per quanto riguarda il lavoro stagionale nel contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) Alimentari industria. Dovendo assumere un lavoratore stagionale, già assunto negli anni precedenti, si ha a disposizione il numero massimo di quattro proroghe per ogni contratto stagionale che viene stipulato con questo soggetto, oppure anche per i lavoratori stagionali va rispettato il limite delle quattro proroghe a persona, a prescindere dal numero dei contratti nell’arco della vita? In altre parole, le proroghe sono quattro per tutta la vita del lavoratore, a prescindere dal numero di contratti a carattere stagionale, oppure è possibile fare un massimo di quattro proroghe per ogni singolo contratto a carattere stagionale e ogni anno il contatore riparte?
Ccnl Federculture: il Fondo per valorizzare il personale
A seguito del rinnovo del Ccnl Federculture-Enti culturali e ricreativi, si chiede se il Fondo per la valorizzazione del personale, di cui all’articolo 68-ter, dev'essere erogato "in aggiunta" a eventuali premi di risultato già applicati in azienda attraverso la contrattazione di secondo livello, oppure se va considerato un “di cui” di tali premi. Per esempio, se l'azienda eroga già mille euro di premio di risultato secondo i criteri previsti dalla contrattazione di secondo livello, deve erogare ulteriori 140 euro in aggiunta? Qualora tale importo di 140 euro/anno venisse erogato in busta paga, dev'essere assoggettato a normale contribuzione a carico dell'azienda? L’elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'articolo 65, che prevede la maturazione di un terzo scatto (prima del rinnovo gli scatti erano due), va applicato con decorrenza 1° gennaio 2019, quindi corrispondendo al dipendente gli arretrati dei quattro anni (2019-2022)?





