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Zes, la certificazione del revisore nel quadro E della comunicazione

A chi e come dev'essere inviata la relazione del revisore relativa agli investimenti che posso friore della credito d'imposta "Zes iunica"?

Zes, entro il 2.12.2025 il revisore attesta solo la «realizzazione»

Le imprese devono presentare una comunicazione integrativa, tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il termine del 15 novembre 2025. Per "realizzazione" si intende la consegna del bene e non l'avvenuto pagamento della fattura. All’interno della comunicazione integrativa, i soggetti interessati devono allegare gli estremi delle relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione (rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti) circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, che devono corrispondere alla documentazione contabile. Al revisore spetta verificare il sostenimento della spese e quindi che sia stata effettivamente pagata la fattura? Ciò entrerebbe in contrasto con quanto previsto dalla norma, che prevede che entro il 15 novembre debbano essere realizzati gli investimenti e non pagati. Entro quando va saldata la fattura per investimenti - effettuati entro il 15 novembre 2025 - arrivata sul Sistema di interscambio entro la medesima data?

Per sfruttare i crediti in F24 il datore anticipa gli stipendi

Un'azienda ha un credito d'imposta (transizione 5.0) maturato nel 2025, che vorrebbe utilizzare entro il 31 dicembre 2025, per evitare di riportarlo in cinque anni. A tal fine, dato che l'azienda ha 100 dipendenti e chiude per ferie dal 20 dicembre 2025, dopo avere erogato la tredicesima mensilità, è possibile - elaborando anticipatamente i cedolini paga di dicembre - compensare, nel modello F24 di competenza di dicembre, prima del 31 dicembre 2025?

L’acquisto di escavatori nel territorio della Zes unica

Un'azienda, che opera nel settore edile, con codice Ateco 41.00.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ha acquistato un mini escavatore cingolato, una mini pala cingolata, e un mini dumper. In quali voci dello stato patrimoniale rientrano tali beni? Nei macchinari (B.II.2) oppure nelle attrezzature industriali e commerciali (B.II.3)? L'inquadramento è necessario per accedere alla richiesta del credito imposta Zes unica 2025. In base al principio contabile Oic 16, sembrerebbe che tali beni rientrino nei macchinari (B.II.2), anche perché inquadrarli nelle attrezzature industriali, vista la tipologia dell’attività, significherebbe assoggettarli a una percentuale di ammortamento del 40% al posto del 20 per cento, percentuale corretta. Che cosa ne pensa l'esperto?

È contestabile il bene 4.0 interconnesso ma mai usato

In relazione al requisito di interconnessione, il Mise (ministero dello Sviluppo economico) aveva precisato, con la circolare 177355 del 23 maggio 2018, che il bene dev'essere presente anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui viene interconnesso. L'agenzia delle Entrate, con la circolare 9/E/2021, ha sottolineato la necessità di mantenimento dei requisiti 4.0 per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione e, a tal fine, è previsto che l'impresa lo documenti, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica. Nel caso in cui il bene 4.0, acquistato nel 2021, sia stato interconnesso (pagando il software e l'assistenza), ma mai effettivamente utilizzato nell'attività di impresa, e dalla reportistica risulti il semplice pagamento del servizio di interconnessione, è possibile che l'agevolazione sia oggetto di contestazione?

Transizione 5.0, il riporto delle quote non utilizzate

La legge prevede che il credito d’imposta Transizione 5.0 maturato venga ripartito in cinque quote annuali di pari importo, da utilizzare entro l’anno d’imposta 2030. Nel caso in cui un’impresa non riesca a utilizzare interamente il credito entro tale termine, è possibile riportare le quote residue agli esercizi successivi, oppure queste andrebbero perdute? In caso di società di persone, è ammessa la possibilità di trasferire il credito d’imposta 5.0 ai soci, analogamente a quanto previsto per il credito d’imposta relativo alla Transizione 4.0?

Investimenti 4.0 effettuati entro il 2021, l'acconto non è necessario

La legge 178/2020. di Bilancio 2021, prevedeva un credito pari al 50% del valore di acquisto per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0. Il vincolo principale era rappresentato dall'effettuazione dell'investimento (e quindi consegna del bene) entro il 31 dicembre 2021 oppure entro il 31 dicembre 2022 con un ordine confermato entro il 31 dicembre 2021 e il versamento di un acconto pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2021. Dal tenore della norma sembrerebbe che il legislatore abbia dato la possibilità del credito del 50% anche a chi, pur non riuscendo a effettuare l'investimento entro il 31 dicembre 2021, abbia effettuato l'ordine e versato l'acconto del 20% entro il 31 dicembre 2021. Un contribuente, che ha ordinato il bene entro il 31 dicembre 2021 e lo ha ricevuto entro il 31 dicembre 2021 effettuando la sua interconnessione, è stato accertato in quanto l'Ufficio accertatore ritiene che, anche se il contribuente ha interamente effettuato l'investimento entro il 31 dicembre 2021, doveva comunque versare il 20% di acconto. Ma il 20% di acconto non era indispensabile solo per coloro che non riuscivano ad effettuare l'investimento entro il 31 dicembre 2021?

Tax credit 4.0, i documenti che possono sostituire il Durc

Con riferimento alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, introdotta dalle leggi di Bilancio per il 2020 (n. 160/2019) e il 2021 (n. 178/2020), la circolare 9/E/2021, al punto 5.1.2, ha precisato che «il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Durc in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. È necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione». Alla luce di tale disposizione, si chiede se, ai fini della fruizione del credito d’imposta, sia necessario possedere il Durc in corso di validità alla data di ciascun utilizzo in compensazione, oppure se sia sufficiente avere un’altra documentazione equipollente, idonea a provare la regolarità contributiva (per esempio, dichiarazioni sostitutive della società, quietanze F24, Uniemens).

Il tax credit trasporti c/terzi va indicato nel quadro RU

Il credito d’imposta per il settore del trasporto conto terzi, ex articolo 1, comma 296, della legge 213/2023, di Bilancio per il 2024 (codice tributo 7060), va inserito nel quadro RU? Tale agevolazione è aiuto di Stato?

Transizione 5.0: per i costi il principio di competenza

Una società ha stipulato un contratto con un fornitore, per l’acquisto di un bene che beneficerà del credito d'imposta 5.0. Il contratto prevede il pagamento delle fatture «a 90 giorni». L’articolo 38, comma 15, del Dl 19/2024 prevede che, ai fini della fruizione del credito d’imposta 5.0, il revisore legale della società deve rilasciare una certificazione circa l’effettivo sostenimento della spesa. Con particolare riferimento a quest’ultimo requisito, ci si chiede se, per identificare l’”effettivo sostenimento della spesa”, ci si possa riferire unicamente all’articolo 109 del Dpr 917/1986, Tuir, oppure se si debba anche procedere all’effettivo pagamento di tutte le fatture per le quali si intenda invocare l’agevolazione (principio di cassa) entro il 31 dicembre 2025. In altre parole, in considerazione del termine ultimo per beneficiare del citato credito 5.0, in scadenza il 31 dicembre 2025 (salvo proroghe), si chiede se le fatture di acquisto di beni, che rientrano nel perimetro agevolativo del credito 5.0, debbano essere pagate entro la fine dell’anno, per avere una prova del “sostenimento della spesa” entro i termini di scadenza dell’agevolazione, oppure se il requisito del “sostenimento della spesa” sia inscindibilmente ancorato a un principio civilistico e fiscale di competenza.

Transizione 5.0, per il credito non vale la data di pagamento

Vorrei un chiarimento sul credito d’imposta Transizione 5.0. In particolare, mi interessa sapere se, ai fini dell’agevolazione, sia sufficiente che, entro il 31 dicembre 2025, avvengano la consegna e l’installazione dei beni, oppure se entro tale data debbano essere anche sostenute le relative spese (o se, in caso di leasing, debba essere stipulato il relativo contratto). Dalla lettura della norma, parrebbe che i pagamenti possano essere effettuati anche dopo il 31 dicembre 2025 - analogamente a quanto previsto per l’interconnessione - purché entro il termine del 28 febbraio 2026.

Il calcolo del credito 5.0 è su quote non coperte dal Psr

Un’azienda agricola, sita in Lombardia, ha presentato domanda Psr (programma di sviluppo rurale) sulla misura Srd 01, ed è stata finanziata. Il piano prevede investimenti in opere edili e impianti. Questi impianti hanno caratteristiche tecniche grazie alle quali possono accedere al credito d’imposta 5.0. Il bando Psr ammette la cumulabilità dell’aiuto Psr e del credito d’imposta 5.0; tuttavia, si chiede se, in base alla normativa vigente, la somma ammessa per il calcolo del credito d’imposta sia il 100% dell’imponibile investito negli impianti, oppure esclusivamente la quota residua dell’investimento, ossia la quota non coperta dall’aiuto derivante dal contributo Psr. Esemplificando, se gli impianti che possono accedere al credito d'imposta 5.0 hanno un valore di 100 e il contributo Psr copre il 40 per cento, il credito va calcolato sull’intero investimento (100) oppure solo sulla quota residua a carico dell’azienda (60)?