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Industria 4.0, la comunicazione preventiva non fruisce di proroghe

Un contribuente ha completato nell'anno 2025 gli investimenti in beni strumentali industria 4.0 ma ha omesso la presentazione della comunicazione preventiva al Gse. Per non perdere l'agevolazione, può inviare al Gse sia la comunicazione preventiva sia la comunicazione di completamento investimento (avvenuto nel 2025) entro il 31 marzo 2026?

Credito Zes per l'acquisto di beni destinati al noleggio

Una società, che svolge come attività secondaria il noleggio di macchine da stampa per arti grafiche, ha sede legale e operativa in uno dei Comuni umbri nei quali è consentito accedere al credito d'imposta Zes (zona economica speciale). Questa società potrebbe accedere all'agevolazione per l'acquisto di macchine da stampa, da destinare esclusivamente all'attività di noleggio, per un importo complessivo superiore a 200mila euro? L'investimento può essere considerato in grado di accrescere la struttura produttiva, tenendo conto che esso garantirebbe un incremento del fatturato dell'attività di noleggio?

Senza Zes unica i lavori edili ripresi nel 2026 dopo 5 anni

Nel 2019, una società a responsabilità limitata ha dato inizio alla costruzione di una struttura alberghiera. I lavori sono stati sospesi nel 2021, per poi riprendere, nel 2026, con la continuazione delle opere edilizie e con l'acquisto di impianti di aerazione, idraulici e di aria condizionata, nonché di mobilio. Queste ultime spese possono godere dell'agevolazione della Zes unica, ancorché riferite a un progetto avviato nel 2019?

Iperammortamento 2026, in stand by l'invio della comunicazione al Gse

Ai fini dell’iperammortamento 2026 è necessario effettuare l'invio delle comunicazioni (ed eventualmente attenderne l’esito o un riscontro) tramite piattaforma Gse (Gestore dei servizi energetici) prima di procedere con il pagamento del bene (o il versamento di acconti) e con la sua interconnessione al sistema aziendale? Oppure è già possibile procedere all’acquisto, al pagamento e all’installazione/interconnessione del bene agevolabile, rinviando l’invio delle comunicazioni al Gse ai termini che saranno definiti dalla procedura attuativa e, quindi, trasmettendole in un momento successivo?

Beni 4.0, la consegna slitta ma il credito non va perduto

Nel 2025, è stata inviata la comunicazione preventiva con indicazione dell'acconto per un investimento, indicando come data presunta di ultimazione il 31 dicembre 2025. Di fatto, la consegna del bene è slittata a maggio 2026. Posto che, in assenza di chiarimenti, per "completamento" si intende la consegna del bene, si chiede se sia possibile inviare la comunicazione di completamento entro il 31 luglio 2026, considerando l'investimento effettuato a maggio 2026 - data della consegna - e trascurando l'indicazione, fatta nella comunicazione preventiva, di ultimazione entro il 31 dicembre 2025, senza perdere il credito d'imposta.

Quale distributore automatico accede all'iperammortamento

Una tabaccheria, ditta individuale, vorrebbe acquistare un distributore automatico; ha diritto al superammortamento del 180 per cento? Nel caso non avesse ancora stipulato l'assicurazione per gli eventi catastrofali, questo potrebbe essere motivo per la non spettanza dell'agevolazione?

Beni 4.0, dopo un biennio non scatta la «recapture»

Si è in presenza di una cessione (senza sostituzione), nel 2026, di un bene strumentale 4.0 interconnesso nel 2023, e con credito d'imposta non completamente utilizzato. È corretto ritenere che, essendo trascorso il periodo di "sorveglianza", che dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all’interconnessione (nella specie, 31 dicembre 2025), non dovrebbe operare il meccanismo di "recapture" del credito d’imposta con conseguente rettifica (in negativo) del credito spettante? E il residuo credito d'imposta rimane in capo al venditore o va perso?

Beni 4.0: la procedura per l’investimento nel 2025

Nel 2025, un'impresa ha effettuato un investimento 4.0, inviando al gestore dei servizi energetici (Gse) le tre comunicazioni previste dalla normativa: - la prenotazione del credito; - la conferma del versamento dell'acconto; - il completamento dell'investimento. Si chiede se è possibile utilizzare il relativo credito già dal mese successivo, o se bisogna ricevere una comunicazione formale, che autorizzi l'utilizzo del credito sulla base delle risorse disponibili.

Credito 4.0: agevolazione anche per la Srl artigiana

Una Srl artigiana, che svolge attività edilizia, ha investito in un bene 4.0 e, dopo avere presentato domanda tramite Gse (Gestore servizi energetici), ne ha ottenuto il riconoscimento. Al momento, il credito risulta fruibile, in quanto presente nel cassetto fiscale. Trattandosi di una Srl, iscritta all'albo delle imprese artigiane, sussiste un elemento ostativo alla fruizione dell'agevolazione?

Così si cumula il credito Zes con il tax credit beni 4.0

Per un investimento effettuato nel 2024, una società ha beneficiato del credito Zes, nella misura del 60 per cento. Uno dei beni per cui si è beneficiato di tale credito ha le caratteristiche per beneficiare anche del credito 4.0. La società può beneficiare pure di questo credito, considerato che, in sede di invio dell'istanza per il credito Zes, non è stato dichiarato che sul bene si sarebbe fatta richiesta del credito 4.0 e, soprattutto, considerato che, in sede di richiesta del credito Zes, non è stata effettuata una decurtazione del credito 4.0, pur essendo stata fatta richiesta del credito in misura "piena" del 60 per cento? Il quesito si pone perché, secondo la normativa, il cumulo non consente di superare il costo sostenuto dal contribuente e i limiti di intensità previsti dalle normative europee di riferimento. Sembrerebbe, pertanto, sussistere un doppio limite: - il cumulo non deve superare il costo del bene; - il cumulo non deve superare l'intensità massima prevista dalla normativa europea, che, nel caso di specie, potrebbe essere il 60% previsto dalla Zes. Qual è il parere dell'esperto?

Detrazione del 65% per chi investe in start up innovative

Un soggetto, persona fisica, vorrebbe investire 50mila euro in una start up innovativa e fruire della detrazione fiscale del 65 per cento. L’investimento dev'essere diviso nel seguente modo: - mille euro in capitale sociale; - 49mila euro in riserva da sovraprezzo. La detrazione del 65% si applica sull'intero investimento (ossia su 50mila euro), oppure solo sull’investimento in capitale sociale (mille euro)?

Gli investimenti 4.0 prenotati nel ‘24 ed effettuati nel ‘25

La nostra società ha effettuato investimenti in beni strumentali 4.0, prenotati entro il 31 dicembre 2024, con versamento dell'acconto del 20 per cento. Il bene principale è un macchinario, che è stato collaudato, con verbale di accettazione della fornitura, nel 2025. Quanto all’impianto elettrico, sono state sostenute spese accessorie (per materiale e cablaggio delle macchine), con data fine lavori nel 2024. L'investimento del bene principale, macchinario, prenotato entro il 31 dicembre 2024 ed effettuato nel 2025, consuma il plafond del 2024 o quello del 2025? Le spese accessorie completate nel 2024 consumano il plafond del 2024? Se i due plafond sono differenti, vanno fatte due comunicazioni separate al Gse (gestore dei servizi energetici), una per il bene principale e una per le spese accessorie? Nel modello F24, il credito d'imposta complessivo va ripartito tra bene principale e spese accessorie, con l'indicazione dell'anno 2025 e dell'anno 2024?