Fisco

  • Risultati Ricerca

  • 1117 quesiti trovati

Con il credito 4.0 «arenato» sì al nuovo iperammortamento

Un'impresa ha versato l'acconto per un bene 4.0 nel 2025, inviando anche le prime due comunicazioni al Gestore dei servizi energetici (Gse) per l'utilizzo del credito (prenotazione e conferma acconto). Non avendo concluso l'investimento entro il 30 giugno 2026, e non potendo, quindi, fruire del credito (non invierà la comunicazione di completamento), l’impresa stessa vorrebbe aderire al nuovo iperammortamento. È possibile farlo per investimenti iniziati nel 2025? Si precisa che il bene sarà, comunque, installato ed entrerà in funzione nel 2026.

Il tax credit cinema non può passare alla controllante

Un'azienda controllata, facente parte di un consolidato fiscale nazionale, che attua anche la liquidazione Iva di gruppo, ha ottenuto il tax credit per le sale cinematografiche. L'azienda controllata può trasferire il beneficio fiscale alla società controllante, dando la possibilità a quest'ultima di compensare in F24 i debiti tributari? Se ciò non è possibile, la società controllata può, almeno, compensare in F24 la quota di Iva a debito riveniente dalle proprie liquidazioni Iva “stand alone”?

Zona economica speciale: gli automezzi sono «out»

Una società di produzione e vendita gelati vorrebbe effettuare un investimento per l'acquisto di un furgone per il trasporto di gelati nel territorio di un Comune compreso tra quelli in cui si può applicare la normativa riguardante la zona economica speciale (Zes) unica. Tale investimento rientra nell'agevolazione Zes unica 2026?

Come la farmacia ammortizza l'automazione del magazzino

Una farmacia, impresa individuale, sta acquistando un sistema di automazione del magazzino (magazzino robotizzato). Trattandosi di un investimento che beneficerebbe dell’iperammortamento, le conseguenze di un'errata applicazione del coefficiente di ammortamento risulterebbero enfatizzate del 180 per cento. Si ritiene che alle farmacie si possa applicare il gruppo 99, specie 2, e che le alternative potrebbero essere la categoria 11 (macchinari, apparecchi e attrezzature varie), con coefficiente 15 per cento, oppure la categoria 34 (macchinari e impianti specifici), con coefficiente 12,50 per cento. Dalla lettura delle risoluzioni del ministero delle Finanze 9/074 del 22 marzo 1980 e 1285 del 9 febbraio 1985, si evince, però, che, se il bene da ammortizzare non è compreso tra quelli previsti nella categoria di appartenenza dell’azienda, è possibile utilizzare coefficienti riferiti al medesimo bene, ma inseriti nell'ambito di un gruppo di appartenenza diverso. Risulta che soltanto il gruppo 7, specie 1 e 2, preveda la categoria "Grandi impianti specifici macchine operatrici automatiche", con coefficiente, rispettivamente, del 17,50 e del 15,5 per cento. Si chiede un parere su quale delle soluzioni elencate sia più appropriata al caso descritto.

Zes: la data dell'investimento per beni passati in dogana

Un soggetto, che intende presentare comunicazione di prenotazione per il credito d'imposta zona economica speciale (Zes), allo scopo di ampliare la linea produttiva, ha fatture da fornitori extra-Ue quantificate in dollari. Tali fatture saranno completate, nel breve periodo, con bolla doganale. In questo caso, il modello di prenotazione del credito andrà valorizzato in euro, in base al valore della fattura del fornitore estero, con cambio valuta alla data della fattura o dei pagamenti? Oppure, ciò avverrà in base al valore risultante dalla bolla doganale (che presenta un aggiustamento di tale valore), tenendo, però, presente che i pagamenti fatti al fornitore avranno un valore leggermente inferiore rispetto al valore presente in bolla doganale? Infine, l'investimento va considerato realizzato al momento dell'emissione della fattura o al momento dell'emissione della bolla doganale? Nel primo caso, alla data della prenotazione del credito, l'investimento risulta già effettuato, mentre, nel secondo, risulterebbe ancora non effettuato alla data di presentazione.

Zes unica, paletti per l'aiuto all'acquisto di mezzi targati

Una società operante nel settore delle costruzioni - con codici Ateco prevalenti 41.20.00 (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43.11.00 (Demolizione), oltre a ulteriori sottocategorie riconducibili all’attività edilizia e di cantiere - intende effettuare un investimento nell’ambito del credito d’imposta Zes unica. L’investimento riguarda l’acquisto di un mezzo targato/trattrice, da utilizzare nell’attività aziendale, in particolare per esigenze operative connesse ai cantieri, alla movimentazione e al traino di attrezzature o di materiali funzionali all’esecuzione dei lavori edili. Si chiede se tale bene possa essere considerato ammissibile al credito d’imposta Zes unica, alla luce della disciplina agevolativa che include l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree ammesse. In particolare, si domanda se la circostanza che il bene sia un mezzo targato/trattrice possa determinare l’esclusione dall’agevolazione, oppure se l’ammissibilità debba essere valutata in base alla sua effettiva strumentalità rispetto all’attività esercitata, e al suo utilizzo stabile nel ciclo produttivo dell’impresa edile.

Zes unica a rischio in caso di investimenti pluriennali

Ho un dubbio sul credito d’imposta per gli investimenti Zes (zona economica speciale) unica, e sulla possibilità che lo stesso maturi in relazione a investimenti pluriennali. L’articolo 1, comma 438, della legge 199/2025 (di Bilancio per il 2026) estende il credito d’imposta Zes unica, previsto dall’articolo 16 del Dl 124/2023, agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Nel modello di comunicazione per la fruizione del credito per gli investimenti nella Zes unica, reso disponibile dall’agenzia delle Entrate nel quadro A, rigo A2, caselle 6 e 7, dev'essere indicata la data di inizio e completamento dell’investimento, compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Dalla lettura della norma, non sembra eleggibile a contributo un progetto per la realizzazione di un nuovo stabilimento da realizzare in 24 mesi, e, comunque, su orizzonte temporale più ampio rispetto all’anno solare. Pongo il caso di un contribuente, intenzionato a realizzare un nuovo investimento, che inizierà il 1° settembre 2026 e riguarderà la costruzione di un capannone industriale da realizzare nello stesso 2026, mentre l'acquisto dei macchinari avverrà nel 2027. Tale contribuente può presentare la richiesta di accesso al credito Zes unica?

Attività agricola e agriturismo: due comunicazioni per gli aiuti Zes

Svolgo attività di agriturismo, nello specifico le attività svolte vanno da quella primaria di produzione agricola a quelle di trasformazione dei prodotti, ristorazione e ricettività. Nel 2026 devo effettuare investimenti rientranti in ambito Zes (Zona economica speciale) sia per il comparto agricolo, sia per il comparto ristorativo e ricettivo. Visto che gli investimenti ricadono in due tipologie diverse, Zes agricola e Zes ordinaria, con importi minimi d’investimento diversi, come devo procedere con la formazione dell’istanza? Devo presentare due progetti distinti o un progetto unico ricadente nella Zes ordinaria (investimento minimo più elevato)?

Beni 4.0, le quote non fruite sono utilizzabili senza termini

Il 18 aprile 2022, è stato acquistato un bene strumentale, nuovo, che godeva dell'agevolazione ex legge 178/2020, di Bilancio per il 2021. Tuttavia, non è stata inviata la comunicazione al Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy) entro il mese di novembre 2023 e, del credito d'imposta ripartito in tre quote annuali (2023/2024/2025), è stata utilizzata in compensazione solo la prima quota nell'anno 2023, pur essendoci capienza. Si chiede se sia ancora possibile utilizzare in compensazione il restante credito.

«Soglie» di investimento per accedere alla Zes unica

Un'azienda - censita con codice Ateco 10.61.10, «Molitura del frumento» - intende presentare un progetto e fruire delle agevolazioni per la zona economica speciale (Zes) unica. L'investimento prevede l'acquisto - per un importo di circa 100mila euro - di macchinari per l'incremento della capacità produttiva sull'immobile aziendale e la costruzione di un capannone adiacente a quello aziendale, già esistente, in cui svolgere attività di stoccaggio del prodotto finito (grano) e attività amministrativa e commerciale. L'investimento per il capannone da costruire prevede l'acquisto di macchinari di stoccaggio e uffici (quindi, non sono inclusi macchinari di produzione). Tale investimento sarebbe ammissibile alle agevolazioni per la Zes unica?

Si scala il 65% su investimenti nelle start up innovative

La detrazione del 65 per cento, legata all'investimento in una start up innovativa, è fruibile anche per gli investimenti eseguiti nel 2026? Parrebbe che la detrazione del 30% non sia più fruibile, poichè l'autorizzazione europea è scaduta il 31 dicembre 2025, mentre quella del 65 per cento, essendo in regime "de minimis", non necessita di autorizzazione. È così?

Zes unica per le scaffalature ancorate al suolo in magazzini

Con riferimento alla misura Zes (zona economica speciale) unica, un'azienda agroindustriale può inserire nel proprio progetto, tra gli investimenti, la spesa per una scaffalatura metallica industriale porta-pallet, ancorata al suolo, per il proprio magazzino? In caso di risposta positiva, la spesa può essere classificata tra gli investimenti per impianti?