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Cooperative sociali, così esenzione Irap e «de minimis»
Una cooperativa sociale, operante in Lombardia, storicamente esentata dal pagamento dell'Irap, si trova a gestire la novità introdotta a decorrere dal primo gennaio 2026, che comprende tale agevolazione fiscale nell'ambito del regime degli aiuti de minimis. Dovendo pianificare l'accesso ad altre misure agevolative, ed evitare il superamento del plafond mobile triennale di 300mila euro, si chiedono chiarimenti in merito all'esatta imputazione temporale di questo incentivo. In particolare, si chiede di specificare: - quale sia l'esatta data di concessione dell'agevolazione che verrà inserita nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), in relazione all'esenzione maturata per l'anno d'imposta 2026; - in quale momento la cooperativa sia tenuta a computare e scalare l'importo dell'esenzione Irap dal proprio plafond disponibile nelle autocertificazioni: se già a partire dal 31 dicembre 2026 (chiusura dell'anno d'imposta), o al momento della presentazione della dichiarazione Irap nel 2027, oppure solo nell'anno dell'effettiva iscrizione del beneficio sul portale Rna da parte delle autorità competenti, secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, del Dm Sviluppo economico 115/2017.
I nuovi criteri per il test di commercialità dell'Ets
Per gli Enti del Terzo settore (Ets), la distinzione tra attività commerciale e non commerciale non segue più solo i criteri del Tuir (Dpr 917/1986), ma quelli più rigidi del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) basati sui costi effettivi. Per un'Associazione di promozione sociale (Aps) iscritta al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) che realizza entrate da attività di interesse generale (Aig) con un margine di profitto superiore al 6% rispetto ai costi diretti, si chiede se tale attività diventi interamente commerciale ai fini Ires 2026, o se sia possibile scorporare le quote di "sovrapprezzo" mantenendo la natura non commerciale per la parte coperta dai costi, come suggerito da alcune interpretazioni dottrinali.
Così la plusvalenza quando l'immobile muta destinazione
Si chiede un chiarimento sull'applicazione del nuovo articolo 79-bis del Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017), con riferimento al caso in cui un Ets (ente del terzo settore) decida di destinare un immobile, precedentemente utilizzato per attività commerciale, esclusivamente a scopi istituzionali (per esempio, facendone la propria sede legale). La plusvalenza latente dev'essere tassata immediatamente, o il prelievo fiscale viene sospeso fino all'eventuale successiva vendita del bene a terzi?
Il forfait per l'Aps commerciale con ricavi sotto gli 85mila euro
Il regime forfettario ex articolo 86 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) può essere applicato alle Associazioni di promozione sociale (Aps) di natura commerciale con ricavi commerciali inferiori a 85mila euro o in questo caso l'unico regime forfettario applicabile è quello previsto all'articolo 80 del Codice citato?
Per il forfait l'associazione valuta compensi e quote
Un’associazione non riconosciuta, non iscritta al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore), composta da professori universitari, ha come scopo statutario la promozione e il coordinamento di studi e ricerche scientifiche in uno specifico ambito disciplinare. Fino al 2024, l’ente era titolare del solo codice fiscale, non svolgeva attività commerciale e percepiva esclusivamente quote associative, interamente utilizzate per l’organizzazione di un convegno scientifico annuale, con risultato economico in pareggio. Nel 2025, l’associazione ha ricevuto dal ministero dell’Istruzione un incarico per la redazione di un elaborato scientifico coerente con le finalità statutarie, a fronte di un corrispettivo di 10mila euro, con obbligo di fatturazione. A tal fine, è stata aperta la partita Iva ed è stata fatta l’iscrizione al Rea (Repertorio economico amministrativo). Ai fini delle imposte dirette, dato che l’associazione non è un Ets (ente del terzo settore) iscritto al Runts, si chiede se trovi applicazione il regime forfettario, ex articolo 145 del Tuir (Dpr 917/1986), e se, nonostante l’avvio di un’attività remunerata, le quote associative possano continuare a qualificarsi come entrate istituzionali, ex articolo 148 del Tuir.
Odv e Aps, come indicare in fattura l’adesione al regime
Il quesito riguarda le Odv (organizzazioni di volontariato) e le Aps (associazioni di promozione sociale), che fatturano nel limite di 85mila euro, utilizzando il regime forfettario. Quale norma di riferimento dovranno inserire nelle fatture per evidenziare che aderiscono al sistema forfettario? Possono inserire la dicitura «Operazione effettuata ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014»? Si conferma il codice Iva N2.2?
I criteri corretti per il test di commercialità degli Ets
Il test di commercialità, previsto dall'articolo 79 del Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017), dev’essere effettuato anche dagli Ets (enti del terzo settore) che complessivamente, nell'anno, hanno entrate non superiori a 85mila euro?
Il Runts e le regole fissate per l’elezione di delegati
Un gruppo regionale del Club alpino italiano si vuole iscrivere al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore). Soci del gruppo regionale sono le sezioni di area. Alcune di queste hanno un numero di soci tale da prevedere l'elezione al loro interno di più di cinque delegati (con 4.000 soci è prevista la nomina di otto delegati), per presenziare alle assemblee regionali o nazionali; a queste assemblee, poi, essi partecipano in presenza o rispettando il limite delle tre deleghe. Questa pratica può essere ostativa all'iscrizione al Runts?
La gestione dell'Iva per l'Aps iscritta al Runts a maggio '26
Un'associazione di promozione sociale (Aps) si è iscritta nel Registro unico del terzo settore (Runts) a fine maggio 2026. Per gli adempimenti Iva, come si deve comportare questa associazione? È corretto, per il periodo precedente all'iscrizione, fare riferimento alle norme ordinarie (Dpr 633/1972) e, dunque, effettuare la liquidazione periodica, mentre per il periodo successivo all'iscrizione - avendo i requisiti per accedere al regime fiscale ex articolo 86 del Dlgs 117/2017, Codice del terzo settore, Cts - si può fruire dell'esonero dagli adempimenti Iva?
Come l'Aps iscritta al Runts recupera l'Iva versata nel '26
Un'associazione di promozione sociale (Aps), che ha la partita Iva e svolge attività commerciale, appartenente al terzo settore, è iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), e con solo il numero Rea (repertorio economico e amministrativo). Fino al 31 dicembre 2025, essa applicava il regime ex legge 398/1991, emettendo fatture - prevalentemente per sponsorizzazioni - con Iva al 22 per cento. Nel 2025, i ricavi commerciali sono rimasti sotto la soglia degli 85mila euro. Il 28 gennaio 2026, l’Aps emette una fattura per ricezione di un bonifico da uno sponsor, ma, per errore, versa la relativa Iva all'Erario. Viste le modifiche introdotte nel 2026 per gli enti del terzo settore, e vista la circolare 1/E/2026 sul regime forfettario, si chiede se è possibile emettere una nota di credito e recuperare l’Iva, visto che non esiste più il regime ex legge 398/1991. L’associazione riceve anche delle prestazioni occasionali. Aderendo al regime forfettario, continuerà a versare le relative ritenute d’acconto oppure ne è esonerata?
Quando per l'associazione l'Iva «può attendere»
Considerando l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 del titolo X del Dlgs 117/2017, Codice del terzo settore, i corrispettivi specifici di un'associazione culturale - non iscritta Runts (Registro unico del terzo settore) e con il solo il codice fiscale, che svolge esclusivamente attività istituzionale verso gli associati - rimangono esclusi dall'applicazione Iva ex articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972. Tale associazione deve richiedere comunque la partita Iva, tenere i registri Iva riportandovi le fatture di acquisto con Iva indetraibile, e inviare dichiarazione Iva oltre alle liquidazioni periodiche , nonchè attenersi a tutti gli altri adempimenti riferiti all'Iva?
La coop sociale deve eliminare la dicitura «Onlus» dal nome
Una società cooperativa sociale Onlus è iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) nella sezione delle cooperative sociali e, quindi, è qualificata come Ets, ente del terzo settore. Con riferimento alla riforma del terzo settore (Dlgs 117/2017), è possibile mantenere ancora la dicitura “Onlus” nella denominazione sociale, oppure è obbligatorio procedere alla sua rimozione? In particolare, la permanenza della dicitura “Onlus” nella ragione sociale è consentita anche dopo l’iscrizione al Runts? In caso contrario, la sua eliminazione impone una modifica statutaria, mediante atto notarile? Infine, esistono termini o scadenze per l’eventuale adeguamento della denominazione sociale?





