Lavoro e previdenza

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Sì all'esonero per «under 35» assunti entro aprile 2026

Si chiede un chiarimento sull'esonero contributivo per assunzioni di soggetti "under 35", previsto dall'articolo 22 del Dl 60/2024 e prorogato dall'articolo 14, comma 1-bis, del Dl 200/2025, convertito in legge 26/2026. Una ditta ha assunto, entro il mese di aprile 2026, un dipendente a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti previsti dalla norma: si tratta di un soggetto con meno di 35 anni di età alla data dell'assunzione, mai occupato a tempo indeterminato e la cui assunzione determina un incremento occupazionale netto. Si chiede se l'assunzione effettuata nel periodo 1° gennaio 2026-30 aprile 2026 possa ancora beneficiare dell'agevolazione. In caso affermativo, con quali modalità dev'essere presentata la relativa istanza? Come ci si comporta nel caso in cui la domanda sia stata inoltrata prima del 30 aprile 2026?

Ammessa la quinta proroga ma solo per gli stagionali

Un datore di lavoro, che gestisce un negozio di abbigliamento in zona turistica, ha in corso un contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2026, che ha già raggiunto sia il limite di durata complessiva di 24 mesi sia il numero massimo di quattro proroghe, ex articolo 21, comma 1, del Dlgs 81/2015. Il datore avrebbe necessità di proseguire il rapporto con lo stesso lavoratore fino a settembre 2026, in corrispondenza del picco turistico. Quale rilievo operativo attribuire alla sentenza della Cassazione, sezione Lavoro, 27 aprile 2026, n. 11269 - che ha escluso l'applicabilità del limite delle quattro proroghe ai rapporti stagionali - alla luce del contrasto con l'orientamento di prassi dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl)? Una quinta proroga, qualificata come stagionale, è oggi sostenibile, senza correre il rischio che il rapporto in corso sia riqualificato come rapporto a tempo indeterminato?

Così l'affitto del box pagato dal datore non concorre al reddito

Si chiede se può essere considerato benefit che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex articolo 51, comma 3, del Tuir (Dpr 917/1986), il canone di abbonamento per l'affitto annuale di un box nelle vicinanze del posto di lavoro dove la dipendente lascerà la propria auto. Il canone viene pagato dal datore di lavoro e risulta inferiore alla soglia di esenzione annua.

Quali detrazioni possono mettere a rischio l'integrativo

Mi riferisco a un caso in cui ricorrono i presupposti per la spettanza del trattamento integrativo di 1.200 euro annui, ex articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022. Qualora, per effetto di detrazioni legate, per esempio, a spese mediche, l’imposta (Irpef) trattenuta venga azzerata, il trattamento integrativo va restituito?

Da luglio 2026 il Lul diviene obbligatorio anche per i rider

Si chiede un parere in merito alle novità introdotte dal Dl 62/2026 - cosiddetto decreto Lavoro 2026, o decreto 1° maggio - circa l’obbligo, operativo da luglio 2026, per le piattaforme digitali di food delivery, di redigere e consegnare ai rider il libro unico del lavoro (Lul). L’incertezza riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della norma. Se per i lavoratori subordinati e per i collaboratori etero-organizzati (articolo 2 del Dlgs 81/2015) l’iscrizione nel Lul è coerente con il quadro normativo vigente, restano dubbi interpretativi circa i rider inquadrati come autonomi (occasionali, ex articolo 2222 del Codice civile, o con partita Iva). Si chiede, pertanto, di chiarire se l’obbligo di tenuta e consegna del Lul dal 2026 sia esteso a tutti i prestatori operanti tramite piattaforma digitale, includendo anche chi mantiene un inquadramento di natura autonoma.

Pubblici esercizi e part time: troppo poche 8 ore settimanali

È possibile assumere un lavoratore a tempo parziale, con orario di otto ore settimanali, con il contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) Pubblici esercizi Confcommercio?

Scadute le misure di esonero per le assunzioni di «under 35»

Il decreto Milleproroghe, Dl 200/2025 convertito in legge 26/2026 e in vigore dal 1° marzo 2026, ha prorogato l'esonero previsto dal decreto Coesione per le assunzioni di soggetti "under 35" al 30 aprile 2026. Questo incentivo era applicabile anche alle trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Il Dl 62/2026 in vigore dal 1° maggio 2026 sostituisce la previgente normativa introducendo l'esonero per assunzione "under 35" effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ma non riguarda anche le trasformazioni a tempo indeterminato. L'articolo 4 Dl 62/2026 inserisce un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro per le trasformazioni a tempo indeterminato dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 di contratti con giovani "under 35". Si chiede pertanto se per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato di soggetti "under 35" intervenute tra il 1° gennaio 2026 e il 30 aprile 2026 sia ancora applicabile la legge 26/2026, comunque in attesa di circolare per l'effettiva fruizione, oppure se la legge 26/2026 non è più applicabile, ciò comportando la perdita dell'esonero per le trasformazioni dei contratti con soggetti "under 35" intervenute in tale periodo.

Da determinato a inderminato: a rischio il bonus Giovani

A seguito del decreto Milleproroghe, per poter fruire del bonus Giovani prorogato al 30 aprile 2026, un'azienda ha trasformato - lo scorso 17 aprile - l'assunzione a termine di un giovane, avvenuta il 18 gennaio, in rapporto a tempo indeterminato. Con il nuovo decreto Lavoro pare che tale bonus sia stato abrogato perché sostituito dai nuovi sgravi contributivi. Tuttavia, per quanto riguarda il bonus Giovani, si parla solo di assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ma non di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. L'agevolazione per la stabilizzazione dei contratti a termine sarebbe concessa solo per le trasformazioni avvenute dopo il 1° agosto. Se così fosse il suddetto giovane, seppure costituisca un aumento della forza lavoro, non risulterebbe portatore di alcun beneficio. Si chiede all'esperto se è veramente così.

Commercio: così il recesso dal contratto di apprendistato

Un'azienda, che applica il Ccnl Commercio - Confcommercio cod. H011, intende avvalersi della facoltà di recedere liberamente dal contratto di apprendistato al termine del periodo formativo in assenza di giustificazioni (cosiddetto recesso ad nutum), e ha alcuni dubbi relativi ai tempi e alle modalità di comunicazione all'interessato. Premesso che è necessario comunicare tale recesso in forma scritta, qualora la comunicazione venga consegnata, di persona, il giorno o i giorni immediatamente successivi a quello di scadenza del periodo formativo, riconoscendo l'indennità per il mancato preavviso, la procedura può essere considerata comunque valida o si incorre nel rischio di avere intimato un licenziamento illegittimo, in quanto si doveva indicare come data di cessazione quella dell'ultimo giorno di lavoro? Pongo questo esempio: la fine del periodo formativo coincideva con la data del 7 maggio 2026 e la consegna della comunicazione scritta è stata effettuata l'8 maggio 2026, con riconoscimento dell’indennità per mancato preavviso, e della prestazione lavorativa in quest’ultimo giorno.

Ccnl Autotrasporti: così la detassazione sugli aumenti

Un'azienda applica il contratto collettivo nazionale Autotrasporto merci e logistica. Tale contratto prevedeva l'erogazione dell'indennità di copertura economica (Ice), stabilita con accordo del 19 marzo 2024 per il caso di ritardato rinnovo del Ccnl. Lo stesso accordo disponeva che l'Ice dovesse essere considerata come acconto su futuri aumenti salariali. L’ipotesi di accordo del 6 dicembre 2024 ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, la cessazione della corresponsione Ice. Come va calcolato l'importo da assoggettare all'imposta sostitutiva del 5 per cento (cosiddetta detassazione), prevista dalla legge di Bilancio per il 2026, n. 199/2025? In particolare, si chiede quale sia il calcolo corretto tra i due sottostanti: - aumento 1° gennaio 2025 + Epa (elemento professionale d'area) + aumento 1° gennaio 2026; - aumento 1° gennaio 2025 + Epa + aumento 1° gennaio 2026 - Ice già corrisposta.

Il bonus «Giorgetti» si può chiedere entro la fine del ‘26

Sono un operatore sociosanitario che lavora nel settore privato. Ai fini della pensione, ho maturato contributi per un totale di 42 anni e 10 mesi. A 59 anni di età, ho diritto al bonus Giorgetti?

Il lavoratore in Cigs con contratto di solidarietà

Un lavoratore in Cigs (cassa integrazione guadagni straordinari), con contratto di solidarietà, percepisce una retribuzione oraria lorda di circa 40 euro e subisce una riduzione di circa 36 ore mensili. In tale situazione: - la retribuzione mensile persa è pari a circa 1.440 euro; - l’80% della retribuzione persa ammonta a circa 1.152 euro lordi; -il massimale Inps mensile 2026 è pari a 1.423,69 euro lordi (1.340,56 euro netti). Si chiede se, nel caso prospettato, in cui l’80% della retribuzione persa (circa 1.152 euro) risulta inferiore al massimale Inps, sia corretto: 1) erogare al lavoratore l’80% della retribuzione persa (circa 1.152 euro mensili), in quanto il massimale non risulta superato; 2) oppure erogare al lavoratore un importo di circa 288 euro mensili, ottenuto mediante riparametrazione del massimale Inps su base oraria (massimale mensile di 1.423,69 euro diviso per le ore lavorabili del mese, pari a circa 8 euro/ora, moltiplicato per 36 ore non lavorate). Si chiede, in sostanza, un chiarimento sulla corretta modalità di calcolo dell’integrazione salariale.