«Inaccessibili» gli interpelli non pubblicati dalle Entrate
L’articolo 11 della legge 212/2000 («Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente») consente al contribuente di presentare interpelli all’agenzia delle Entrate per ottenere chiarimenti su fattispecie concrete. Le risposte vincolano l’amministrazione solo nei confronti del soggetto istante e non producono effetti nei confronti della generalità dei contribuenti. Chiedo se soggetti terzi possano accedere agli atti relativi a interpelli presentati da altri, e precisamente, se possano: - sapere se un contribuente abbia presentato un interpello; - conoscere l’esito e il contenuto della risposta; - verificare se vi siano istanze rigettate, archiviate o pendenti. L’accesso può avvenire a norma della legge 241/1990, oppure prevalgono limiti connessi alla riservatezza e alla tutela dei dati, considerata la natura personale e non generalizzabile dell’interpello? Esistono pronunce giurisprudenziali, di merito o di legittimità, al riguardo?
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