Agenti di assicurazioni: il contributo è accessibile
Una società di capitali svolge effettivamente l'attività di agente di assicurazioni, con codice Ateco 66.22.02, e non dovrebbe rientrare tra i soggetti presi in considerazione dall'articolo 162-bis del Tuir (Dpr 917/1986). Pertanto, in presenza di tutte le condizioni previste dalla norma, per tale società - a mio avviso - può essere considerato spettante il contributo a fondo perduto previsto dal Dl 41/2021.L'esperto concorda?
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