Aliquota al 4 per cento per le paste alimentari
La risoluzione 130/E/2017 dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che un prodotto alimentare a base di farina di legumi, fabbricato secondo le medesime tecniche produttive della pasta alimentare a base di semola o farina di grano, e classificato dall’agenzia delle Dogane alla sottovoce “190219”, è riconducibile alle paste alimentari di cui al punto 15, parte II, della tabella A allegata al Dpr 633/1972, e perciò trova applicazione l’aliquota Iva del 4 per cento. La pasta alimentare che noi produciamo con la medesima tecnica contiene, in aggiunta alla semola di grano duro, in misura non superiore al 2%, ortaggi e spezie in polvere. Per la cessione di questa pasta alimentare si può applicare l'aliquota del 4%?
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