All’asseveratore è richiesta una indipendenza sostanziale
Le «Modalità operative per l’attuazione dell’articolo 43 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182», pubblicate sul sito del Gestore dei servizi energetici (Gse), prevedono, al punto 5, che il professionista incaricato (dell'asseverazione) dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza e imparzialità rispetto al soggetto richiedente, e di non trovarsi con lo stesso in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, secondo la normativa in materia. Si chiede, quindi, come interpretare e declinare concretamente tale previsione, che, almeno a prima vista, sembrerebbe appartenere più al mondo della revisione legale che all'ambito delle agevolazioni fiscali, per le quali invece si prevede, ad esempio, che il soggetto che rilascia il visto di conformità sulla dichiarazione sia lo stesso intermediario che la trasmette.
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