Ammessa la cessione delle «spese di lite»
Una causa civile è pendente in Cassazione. Nelle more, l'avvocato di controparte comunica alla parte, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, che l'assistito cede con atto di cessione il credito in suo favore, per spese di lite come da sentenza della Corte di appello, all'assicurazione - di cui è fiduciario l'avvocato - e invita al pagamento di quanto richiesto; in difetto, l'assicurazione procederà al recupero coattivo. Questo comportamento è legittimo oppure viola il divieto di cessione del credito, ex articolo 1261 del Codice civile?
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