Ammessa la quinta proroga ma solo per gli stagionali
Un datore di lavoro, che gestisce un negozio di abbigliamento in zona turistica, ha in corso un contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2026, che ha già raggiunto sia il limite di durata complessiva di 24 mesi sia il numero massimo di quattro proroghe, ex articolo 21, comma 1, del Dlgs 81/2015. Il datore avrebbe necessità di proseguire il rapporto con lo stesso lavoratore fino a settembre 2026, in corrispondenza del picco turistico. Quale rilievo operativo attribuire alla sentenza della Cassazione, sezione Lavoro, 27 aprile 2026, n. 11269 - che ha escluso l'applicabilità del limite delle quattro proroghe ai rapporti stagionali - alla luce del contrasto con l'orientamento di prassi dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl)? Una quinta proroga, qualificata come stagionale, è oggi sostenibile, senza correre il rischio che il rapporto in corso sia riqualificato come rapporto a tempo indeterminato?
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