Condominio

    Amministratore in prorogatio dopo 24 mesi dalla nomina

    L'articolo 1129, decimo comma, del Codice civile dispone che «l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata». Un amministratore condominiale sostiene che i termini di scadenza del suo mandato non sono fissati alla fine del 24° mese dal conferimento e dall'accettazione dell'incarico, ma coincidono con la fine dell'esercizio in corso; pertanto, essendo stato il suo mandato conferito a metà gennaio 2021 (quindi, nel corso dell’esercizio 2020/2021) e rinnovato tacitamente per l’intero esercizio 2021/2022, il soggetto in questione sostiene di essere ancora in carica, con poteri ordinari e straordinari, fino alla prossima assemblea di chiusura dell’esercizio 2022/2023. I condòmini sostengono invece che, poiché la norma parla di "durata", il mandato (scaduto due anni esatti dopo la nomina e relativa accettazione) è, di norma, in proroga ordinaria. Chi ha ragione? Se l'amministratore ha torto, a quali adempimenti deve procedere e quali poteri ha, anche in relazione ad atti a rilevanza esterna (per esempio, affidamento di nuovi lavori)?

    • Quesito con risposta a cura di

      Matteo Rezzonico

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