ASSICURAZIONE: LE ECCEZIONI AL PAGAMENTO DEL LOCATORE
Ho un locale commerciale che affitto. Il conduttore aveva firmato un contratto dove si prevedeva che, «oltre a quanto previsto dalla normativa in merito alla ripartizione delle spese fra conduttore e locatore, sono a carico del conduttore anche le spese relative al compenso dell’amministratore e al premio per l’assicurazione dello stabile».Nel rinnovare il contratto di locazione è stata inserita la seguente dicitura: «Sono inoltre a carico del conduttore gli oneri e le spese ordinarie di condominio nonché gli interventi di ordinaria manutenzione che si rendessero necessari ai sanitari, alle serrature...».Stante la nuova dicitura, posso pretendere che il conduttore paghi per intero il compenso dell’amministratore e il premio dello stabile, trattandosi di oneri legati alla gestione ordinaria, ricorrente e annuale del condominio, e non a spese di natura straordinaria?
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