Fiscalità immobiliare e catasto

    Assoggettabilità di magazzini e zone per la lavorazione

    La nostra attività (che impiega solo due addetti) produce manufatti in cemento e richiede vaste aree coperte e scoperte per macchinari e impianti per la produzione, aree destinate a magazzino di materie prime, stagionatura, prodotto finito, movimentazione, carico e scarico. L'unico rifiuto prodotto in tali aree è speciale e non assimilabile all'urbano (si tratta di un pò di calcestruzzo da noi reimpiegato nel ciclo successivo).Fino al 2020 pagavamo la Tari sulle sole superfici terziarie (uffici, bagno eccetera). Dal 2021 la ditta preposta al servizio di gestione rifiuti urbano ha esteso la tassa - con effetto retroattivo di cinque anni - anche su superfici produttive e loro pertinenze, solo perché «suscettibili di produrre rifiuto urbano». Secondo noi ciò è illegittimo alla luce delle norme e circolari in materia Tari (per esempio la circolare Mite/Mef 37259 del 12 aprile 2021). La ditta preposta ignora le nostre Pec e non ci concede incontri chiarificatori.È applicabile la Tari alle superfici produttive aziendali e loro pertinenze funzionalmente collegate? Come possiamo comportarci?

    • Quesito con risposta a cura di

      Pasquale Mirto

      Professionista

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