Auto promiscue, due «tetti» per i costi di manutenzione
Le spese di manutenzione dell'auto a uso promiscuo sono deducibili nel limite del 20 per cento, secondo l'articolo 164, comma 1, lettera b, del Tuir (Dpr 917/1986), ma bisogna tenere in considerazione anche il limite del 5% dettato dall'articolo 102, comma 6, dello stesso Tuir, in merito alle spese di manutenzione? Quindi, nel calcolo delle spese di manutenzione delle autovetture, bisogna considerare prima il 20% del costo e, poi, vedere se rientra nel limite del 5% del valore dei beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili?
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