Bonus moda, le rimanenze che rilevano ai fini del calcolo
Il "bonus rimanenze moda", disciplinato dall’articolo 48-bis del decreto Rilancio (Dl 34/2020), prevede - in favore dei soggetti esercenti le attività indicate dall’articolo 2 del decreto 27 luglio 2021 del ministero dello Sviluppo economico (Mise) - un credito di imposta teorico del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (articolo 92, comma 1, del Tuir, Dpr 917/1986) che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi precedenti a quello di spettanza del beneficio.Ai fini della determinazione delle rimanenze per il calcolo di tale media e del confronto con l’annualità per cui spetta il beneficio, è necessario considerare il valore totale delle rimanenze iscritte nella voce C I dello stato patrimoniale oppure devono essere considerate le variazioni delle rimanenze iscritte nel conto economico?Sono inoltre da considerare le rimanenze di materie prime, le rimanenze in corso di lavorazione/semilavorati e le rimanenze di prodotti finiti oppure unicamente le rimanenze di prodotti finiti?
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