Borse di studio tassabili se non c'è specifica esenzione
Un’associazione dopolavoristica, senza personalità giuridica e senza scopo di lucro, eroga ai figli a carico dei soci, ai fini delle detrazioni Irpef, contributi economici per l’iscrizione alle scuole medie inferiori e superiori, e borse di studio per l'università, in base ai risultati raggiunti, sotto forma sia di denaro che di buoni libri da spendere in librerie. I soci di questa associazione sono solo i dipendenti di un’azienda che finanzia il dopolavoro, e per l’adesione non versano alcuna quota, in quanto la titolarità di socio è legata all’appartenenza all’azienda e determinata da accordi tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali di categoria. Queste somme e buoni non concorrono a formare il reddito di chi li percepisce (studenti), secondo l’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del Tuir (Dpr 917/986) e la circolare 238/E/2000, oppure hanno rilevanza reddituale e pertanto sono soggetti a tassazione?
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