Cartelle pendenti: le verifiche su arretrati stipendiali Pa
In materia di pagamenti disposti dalle pubbliche amministrazioni, l'articolo 48-bis, comma 1-bis, del Dpr 602/1973 ha introdotto, limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, la soglia di 2.500 euro, ai fini della verifica di cartelle di pagamento pendenti. Si chiede se, nel caso di pagamenti di arretrati stipendiali derivanti dall'applicazione di specifici provvedimenti (ricostruzione di carriera, ore eccedenti eccetera), questi vadano considerati ai fini della determinazione della suddetta soglia, cumulandosi con gli emolumenti fissi e continuativi della mensilità corrente, oppure se, non trattandosi di emolumenti periodici, siano da sottoporre a una verifica autonoma, senza cumulo con il cedolino mensile.
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