Cittadina spagnola: le condizioni per fruire del regime «impatriati»
Una cittadina spagnola (senza laurea o titoli equipollenti), dopo essersi licenziata dal datore di lavoro spagnolo, trasferisce nel settembre 2021 la residenza in Italia, dove ha compagno italiano e figli, potendo dimostrare quindi dimora e centro dei propri interessi affettivi in Italia. Apre partita Iva come consulente, senza aderire al regime dei forfettari, fatturando consulenze alla precedente ditta spagnola. Si iscrive alla gestione separata Inps. Si chiede conferma circa l’impossibilità di fruire del regime “impatriati” ex articolo 16 del Dl 147/2015 e successive modificazioni, in quanto per i cittadini Ue sembrano essere rimaste in vigore le condizioni poste dal comma 2 del citato articolo (laureati o con attività di studio svolta all’estero per conseguire laurea), condizioni che in questo caso non sono rispettate. Qualora la possibilità di aderire al regime agevolato fosse ammessa, si chiede se tale regime è fruibile già dall’anno 2021, anche se le residenza in Italia è stata per meno di 183 giorni, e se l’imponibile contributivo (Inps) è da considerarsi parimenti abbattuto del 70 per cento.
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