CONGEDO MATRIMONIALE DISCIPLINATO DAI CCNL
Il diritto a fruire di almeno 15 giorni di calendario per congedo matrimoniale da parte degli impiegati, e il relativo trattamento economico e normativo, salvo quanto previsto in senso più favorevole dai contratti collettivi, risale al Rdl 1937/1334. Tuttavia, tale regio decreto legge mi risulta sia stato abrogato nel 2010, senza che alcuna norma sia poi intervenuta a disciplinare questo diritto, che sembra rimanere di esclusiva regolamentazione contrattuale. Il recente rinnovo del Ccnl scuola non statale – Filins (Federazione italiana licei linguistici e istituti scolastici non statali, cui l'azienda aderisce) e Ugl – stipulato il 28 agosto 2017, con decorrenza 1° settembre, all’articolo 30 ha limitato la fruizione del congedo a sette giorni, senza alcun trattamento economico. Il lavoratore il cui rapporto è disciplinato da tale Ccnl perde quindi il diritto ad almeno 15 giorni retribuiti?
Quesito con risposta a cura di
Alberto Bosco
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