Contabilità presso terzi e termini dei versamenti Iva
Il Dpr 100/98 consente ai contribuenti che si avvalgono di consulenti amministrativi esterni di fruire della norma della contabilità presso terzi che consente di slittare di un mese i termini di liquidazione periodica dell’Iva. Ad esempio, la liquidazione Iva riferita al mese di ottobre viene liquidata nel mese di dicembre, quella di novembre nel mese di gennaio e quella di dicembre nel mese di marzo. La disciplina entrata in vigore recentemente prevede un particolare modo di recupero dell’Iva per le fatture di dicembre ricevute a gennaio dell’anno successivo, ma l’agenzia delle Entrate non ha fatto alcun riferimento alla situazione che si è venuta a creare per effetto della normativa della contabilità presso terzi, che non è stata annullata da un provvedimento legislativo. Quali sono le norme che i contribuenti devono rispettare in questo caso?
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