CONTRATTO COINTESTATO: CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
In un contratto di locazione 4+4, cointestato a studenti universitari, è inserita la clausola di solidarietà nel pagamento in caso di recesso parziale. Qualora uno dei firmatari receda con regolare preavviso, i rimanenti sono obbligati a pagare l'intero canone assumendosi anche la quota del recedente, se non sostituito? Se, invece, nel medesimo contratto fosse stata indicata la quota mensile di ciascuno (in base alla tipologia di camera scelta) la regola di solidarietà e l'accollo della quota del recedente sarebbero comunque validi?
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