Contratto «luce»: condizioni modificabili dopo la scadenza
Ho ricevuto una lettera dal mio fornitore di elettricità, con cui si comunica la variazione del costo dagli attuali 0,101 euro/kWh a 0,313 euro/kWh, con decorrenza 1° febbraio 2023, essendo il mio contratto di durata annuale, con scadenza il 31 gennaio 2023. Nella lettera viene inoltre specificato che il “corrispettivo di commercializzazione e vendita” aumenterà dagli attuali 108 euro annuali (9 euro mensili) a 144 euro annuali (12 euro mensili). La stessa società energetica mi comunica che tali prezzi rimarranno fissi per 36 mesi, anziché per i soliti 12 mesi di validità. Vorrei sapere se sulla base del Dl 115/2022 (decreto Aiuti-bis), che prevede il blocco di tutti i contratti energetici fino al 30 aprile 2023, tale variazione unilaterale di contratto è corretta, al di là della possibilità del cliente/utente di recedere dal contratto entro tale data. Mi chiedo come è possibile che in questo periodo si prolunghi da uno a tre anni la durata dei contratti, "ovviamente" con prezzi a favore delle società fornitrici di energia.
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