Così la tutela europea del modello non registrato
Vorrei un chiarimento in merito alla risposta 2196 pubblicata sull'esperto risponde 39 del 2019, intitolato «Gioielli copiati: la prima tutela arriva dalla concorrenza sleale». La risposta al quesito recita: «Tale tutela, tuttavia, viene concessa solamente nel caso in cui il modello in questione non sia stato precedentemente divulgato al pubblico e ha una durata di tre anni da tale divulgazione».L’articolo 11 del regolamento (Ce) 6/2002 in merito alla «durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati» recita: «1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico». Se l’art. 11 dispone che il disegno non registrato è protetto per un periodo di tre anni dalla data in cui il disegno è stato divulgato al pubblico, cosa si intende, nella risposta del quesito, con «solamente nel caso in cui il modello in questione non sia stato precedentemente divulgato al pubblico»?
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