Decorrenza del licenziamento per assenza ingiustificata
Dal 1° marzo al 4 marzo si rilevava una assenza ingiustificata che veniva contestata con raccomandata il 4 marzo. Il 7 marzo la dipendente consegnava un certificato di ricovero ospedaliero dal 4 marzo al 8 marzo. La contestazione veniva ricevuta dalla lavoratrice il 24 marzo, dopo giorni di giacenza in posta. In data 21 marzo veniva inviata una nuova contestazione di assenza dal 9 marzo al 21 marzo, che era ritirata in posta dalla lavoratrice il 28 marzo. Il 27 marzo veniva emesso un certificato medico con prognosi dal 27 marzo al 7 aprile. Considerato che il Ccnl del terziario Confcommercio applicato ammette il licenziamento per giusta causa per assenze ingiustificate superiori ai 3 giorni e che la prima contestazione è stata interrotta dalla giustificazione del ricovero, l’assenza contestata non dovrebbe essere utile per giustificare un eventuale licenziamento. Si chiede se la seconda contestazione, ritirata dopo il sopraggiungere di un evento di malattia, permette ugualmente di considerare quale termine di presentazione delle difese i cinque giorni dal ricevimento della contestazione (28 marzo)? Quando sarà possibile adottare il provvedimento di licenziamento e inviare quindi la comunicazione? Da quando il licenziamento sarà efficace, dal 28 marzo o dal termine della malattia?
Quesito con risposta a cura di
Claudia Ogriseg
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