Definizione agevolata e valore della controversia
L’accertamento di imposte sul reddito, e relative sanzioni (collegate al tributo), è stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale per le imposte e dalla Commissione tributaria regionale anche per le sanzioni. Le liti sono ora in Cassazione. Il valore delle controversie, aventi a oggetto imposte e sanzioni a esse collegate ma non esclusive, per il combinato disposto del comma 186 della legge 197/2022 e del comma 2 dell’articolo 12 del Dlgs 546/1992, è costituito soltanto dalle imposte. Il comma 190 stabilisce che «le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia». Il valore della controversia, è pari all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Si chiede pertanto di conoscere se la soluzione prospettata è conforme alla disciplina di cui all'articolo 1, commi 186-202 della lehhe 29 dicembre 2022, n. 197.
Quesito con risposta a cura di
Tommaso Landi
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