DEPOSITO IN ITALIA: SERVE IL RAPPRESENTANTE FISCALE
Un soggetto passivo comunitario non residente in Italia vorrebbe acquistare da un operatore economico stabilito in un paese extra Ue delle materie prime che, spedite via mare, raggiungerebbero l’Italia per essere collocate all’interno di un deposito doganale in attesa di essere cedute “allo stato estero” a clienti finali soggetti passivi italiani.Il soggetto passivo comunitario non residente in italia può limitarsi ad emettere, in base alla propria normativa nazionale, la fattura al cliente italiano il quale, in qualità di debitore d’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972 dovrà procedere all’integrazione della stessa tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 21, comma 6, lettera a, del citato decreto, oppure dovrà identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale in Italia in base all’articolo 17, comma 3, del citato Dpr e, se sì, per quali motivi?
Quesito con risposta a cura di
Stefano Aldovisi
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