Distributori di carburante: così il calcolo della Tari
Sono il gestore di una pompa di carburante e vorrei un chiarimento sul calcolo della Tari per il punto vendita. Il Comune insiste a farmi pagare la Tari su tutta la superficie del mio punto vendita, mentre io sostengo che la legge 147/2013 e la precedente circolare del ministero delle Finanze 21 dicembre 1990, n. 9, portano a escludere dalla base di calcolo della Tari le aree in cui si producono rifiuti non assimilabili ai rifiuti solidi urbani - in quanto tossici o nocivi -, come le zone per l'erogazione dei carburanti e per il cambio degli oli. Sulla base di tali disposizioni, ritengo di dover pagare unicamente per la superficie del chiosco adibito alla sola vendita di prodotti. Chi ha ragione?
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