Effetti limitati dal dissenso di un condomino alla lite
Quali sono gli effetti del dissenso alle liti comunicato da alcuni condòmini, a norma dell’articolo 1132 del Codice civile, rispetto a una delibera con cui il condominio decide di promuovere (o resistere a) una causa e, per questo, incarica un legale di curare il procedimento? In particolare, i dissenzienti sono esentati dal riparto delle spese legali di sostenimento della causa (avvocato, perizie, oneri di procedura eccetera), o sono esentati soltanto dalle spese legali di giudizio e dal risarcimento dovuto alla controparte in caso di soccombenza del condominio? Se il condominio vince la causa, qual è il motivo giuridico per cui la norma consente loro di avvantaggiarsi dell'eventuale esito positivo (per esempio, risarcimento dalla controparte), pur essendosi inizialmente liberati di ogni responsabilità individuale riguardo a un eventuale esito negativo?
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