Esenzione solo per gli atti previsti nella separazione
In sede di separazione, un coniuge ha iscritto ipoteca sui beni dell'altro coniuge a garanzia delle somme dovute per il mantenimento dei figli. Questa iscrizione è avvenuta in regime fiscale di esenzione da ogni tributo ex articolo 19 della legge 74/1987. Successivamente gli ex coniugi hanno raggiunto un accordo che prevedeva la cancellazione dell'ipoteca e nell'atto di consenso alla cancellazione di ipoteca sono state chieste nuovamente le agevolazioni (esenzione da imposte di bollo e di registro, nonché da ogni altra tassa). L'agenzia delle Entrate, interpellata, ha tuttavia affermato che l'agevolazione non spetta per la cancellazione, dato che tale attività interviene in un momento successivo rispetto al momento della separazione o scioglimento del matrimonio. Chiedo se l'esenzione non potrebbe invece essere fruita anche nel caso descritto, visto che si tratta di ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione.
Quesito con risposta a cura di
Nicola Forte
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