Iva

    Fatturazione e reverse charge in assenza di «call of stock»

    Un gioielliere produce oggetti d'arte per conto di gallerie d'arte europee in conto commissione, e li consegna di persona alle stesse. Gli oggetti - lavorati con metalli preziosi - rimangono in esposizione nelle gallerie d'arte anche più anni, fino a che un visitatore non li acquista. Dal punto di vista contrattuale, si tratta di una produzione per conto del committente, che la venderà in proprio quando troverà il compratore. Ai fini Iva, per la fatturazione alla galleria d'arte si deve fare riferimento all'articolo 2, comma 2, punto 3, del Dpr 633/1972 (contratto di commissione, ex articolo 1731 del Codice civile) e non all'articolo 6, comma 2, punto d (effettuazione del contratto estimatorio, ex articolo 1556 del Codice civile), dello stesso decreto Iva, secondo cui la traslazione di proprietà è comunque avvenuta dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione del bene, se entro questo termine il bene non è stato venduto o restituito. In relazione a ciò, il venditore fattura alla galleria d'arte la vendita quando il committente comunica di avere venduto a terzi l'oggetto, anche se sono trascorsi più anni dalla spedizione da parte del commissionario. Si tratta di un comportamento corretto?

    • Quesito con risposta a cura di

      Anna Abagnale

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