Fatture e note di credito emesse per errore in formato analogico
Nel corso del 2019, primo anno di introduzione della fattura elettronica, è accaduto che, per errore o scarto dallo Sdi, un contribuente abbia emesso fatture e note di credito unicamente in formato analogico/pdf e non in formato elettronico, pur correttamente registrando le operazioni e puntualmente liquidando l’imposta dovuta. Nella consapevolezza che, dal 1° gennaio 2019, un documento non emesso in formato elettronico o non transitato dallo Sdi, è “giuridicamente inesistente”, si può ritenere di natura formale questa irregolarità, qualora non abbia inciso sulla correttezza della liquidazione e del versamento dell’Iva? La circolare 11/E del 15/05/2019, emanata a commento della precedente sanatoria di irregolarità formali, aveva esteso la copertura ai casi di violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non aveva inciso sulla corretta liquidazione del tributo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Dlgs 471/97. In caso di risposta affermativa, chiedo se per “rimuovere” l’irregolarità sia necessario emettere in formato elettronico, ora per allora tutti i documenti precedentemente emessi in formato analogico/pdf.
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