Ferie, tutela del dipendente quando l'errore è del datore
In un’azienda è in vigore un contratto di solidarietà, con riduzione dell’orario giornaliero da otto a sei ore. Per le giornate di ferie, anche in applicazione dell’accordo sindacale aziendale, sono state contabilizzate sei ore di ferie e due ore di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs), poiché il lavoratore avrebbe dovuto prestare soltanto sei ore di lavoro. A seguito di un accertamento congiunto da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) e dell’Inps, è stato invece imposto di considerare la giornata come composta da otto ore di ferie e nessuna di Cigs, con rettifica retroattiva su cedolini, Lul (libro unico del lavoro) e monte ferie. Tale ricostruzione può comportare, per esempio, una decurtazione di 70 ore, riferite anche all’anno precedente, e perfino un saldo ferie negativo. Fermo restando l’adempimento dell’azienda in seguito alle prescrizioni degli organi ispettivi, è legittimo trasferire integralmente tale effetto sul lavoratore, che non è stato preventivamente informato, pur risultando quelle ore già maturate e disponibili? Oppure il datore dovrebbe riconoscere un monte ore equivalente, per evitare che il lavoratore subisca la perdita di ferie conseguente a una modalità di gestione adottata per due anni dall’azienda, non dipendente dalla volontà del lavoratore, e successivamente ritenuta non corretta dagli organi ispettivi?
Quesito con risposta a cura di
Procedi con la lettura del Quesito
La lettura di Quesiti, anche nella modalità Free, è riservata agli iscritti al servizio dell'esperto risponde. Registrati per consultare questo contenuto.
OppureSCEGLI TRA LE NOVE AREE TEMATICHE O L'INTERO ARCHIVIO
CON L'ABBONAMENTO POTRAI:
- chiedere una conferma della validità della risposta alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
- consultare le versioni precedenti delle risposte;
- salvare i tuoi preferiti;
- accedere allo storico dei tuoi quesiti nell'area personale e consigliare le risposte.
1 mese a49,00€Abbonati







