Formazione 4.0: integrativa per certificazioni in ritardo
Una Srl ha approvato il bilancio 2022 nel mese di giugno 2023, senza effettuare alcuno stanziamento relativo al credito d'imposta ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 1, commi 78-81, della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019, e all'articolo 1, commi 210-217, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, e successive modifiche. Il 15 dicembre 2023, un revisore legale redige la "Certificazione relativa al credito d'imposta per la formazione 4.0", in cui certifica che la società ha sostenuto spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale, relative a un certo numero di ore di formazione, svolto nel corso dell’anno 2022, oltre al costo di revisione, maturando un credito d'imposta, di cui è indicata la cifra. Ai fini dell’ammissibilità al credito d'imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione - da allegare al bilancio - rilasciata da un revisore legale dei conti. È possibile rilevare il credito con ravvedimento nel quadro RU del modello Redditi relativo all'anno d'imposta 2022, sebbene la certificazione del revisore sia successiva al 30 novembre 2023? Il credito d'imposta può essere rilevato nel bilancio 2023 come contributo in conto esercizio?
Quesito con risposta a cura di
Barbara Marini
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