Bonus edilizi

    Fruizione del sismabonus acquisti e rivendita dell’immobile

    Una persona fisica, nell’anno 2024, acquista da un’impresa di costruzioni un immobile, godendo del sismabonus acquisti, ex articolo 16 del Dl 16/2013, e optando, nell’atto di compravendita, per lo sconto in fattura, a norma dell'articolo 121, comma 1, lettera a, del Dl 34/2020 (pari all'85% del limite di 96mila euro). Questo soggetto intende ora rivendere il medesimo immobile, al medesimo corrispettivo di acquisto. Ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile, ex articoli 67 e 68 del Tuir, Dpr 917/1986, il “prezzo di acquisto o il costo di costruzione” è corrispondente al corrispettivo indicato nel precedente atto di acquisto al lordo dello sconto in fattura (risposte agli interpelli 57/2022 e 204/2021), onde la plusvalenza tassabile sarebbe pari a zero. Si chiede se possa tuttavia applicarsi la novella introdotta dalla legge di Bilancio per il 2024 (lettera b-bis del primo comma dell’articolo 67 del Tuir) riguardante le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020, e per le quali si è optato per lo sconto in fattura (come nell'esempio).

    • Quesito con risposta a cura di

      Elisa de Pizzol

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