FUSIONE, MODELLO RLI PER SUBENTRO NELL'AFFITTO
In caso di fusione per incorporazione, la società incorporante subentra in tutti i diritti e obblighi dell'incorporata, proseguendo tutti i suoi rapporti (articolo 2504-bis del Codice civile). Subentra, pertanto, in tutte le locazioni attive/passive che facevano capo all'incorporata, senza che si possa parlare di "cessione" del contratto di locazione. L'agenzia delle Entrate viene a conoscenza della fusione, perché l'atto di fusione va registrato all'Agenzia stessa, e perché l'incorporante - con il modello AA7/10 - comunica l'intervenuta incorporazione. Il subentro nella locazione non dovrebbe richiedere il pagamento dell'imposta di registro di 67 euro (dovuto nel caso di cessione), in quanto, nelle istruzioni al modello Rli web, a pagina 26, si legge: «nei casi in cui il contribuente intenda comunicare un subentro verificatosi per legge... non è dovuta imposta». La comunicazione è facoltativa?
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