GLI EVENTUALI ADDEBITI OLTRE IL FRINGE BENEFIT
Un'azienda ha dato in dotazione, a ciascuno degli appartenenti a una categoria di dipendenti, un'auto a uso promiscuo. Questa dotazione determina un fringe benefit calcolato, secondo l'articolo 48 del Tuir, in 4.500 chilometri, che corrispondono al 30% dei 15.000 chilometri convenzionali a uso personale, su cui viene calcolato il valore forfettario da assoggettare a imponibile Irpef, secondo i parametri della tabella Aci. Questi chilometri sono comprensivi del costo del carburante, di usura, manuntenzione, bollo, assicurazione eccetera, ai valori normalmente usati per la tabella Aci.Vorrei sapere se, fino a un utilizzo dell'auto a uso personale di 4.500 chilometri, è possibile riaddebitare i costi del carburante ai dipendenti, o se è possibile farlo solo dopo che si supera la soglia dei 4.500 chilometri. Infine, una volta superata la soglia, il riaddebito dev'essere scorporato dal fringe benefit ed è possibile continuare a riaddebitare al dipendente il costo del carburante, e come giustificarlo?
Quesito con risposta a cura di
Alberto Tacchino
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