I calcoli da fare in caso di discontinuità lavorativa
Una lavoratrice dipendente ha versato contributi Ago (assicurazione generale obbligatoria) per un periodo pari a 163 settimane (dal 1976 al 1980) e nel 1983 ha avuto un figlio (maternità in periodo non lavorativo). Ha ripreso a lavorare dal 1999 in scuole statali e cesserà nel 2024. L'Inps ha calcolato oneri di ricongiunzione di oltre seimila euro a fronte di quattro anni e qualche giorno. La valorizzazione che questa lavoratrice ne avrebbe, in misura limitata, riguarda la quota A retributiva della pensione, che, con il cumulo, sarebbe irrilevante, a fronte di retribuzioni discontinue (tre anni e due mesi dal 1976 al 1990) e basse. Si vorrebbe sapere: 1) se in simili casi di discontinuità lavorativa e contributiva, sia il cumulo sia la ricongiunzione prevedono due soli calcoli, una quota retributiva A e una quota contributiva secondo la decorrenza dei versamenti; 2) quale sarebbe, in caso di cumulo, il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media, ad esempio i tre anni e due mesi corrispondenti alle settimane complessivamente lavorate o sempre cinque anni, anche se lavorati solo parzialmente; 3) con quale valore retributivo andrebbe computato, in caso di cumulo, l’accredito figurativo di maternità (articolo 25 del Dlgs 151/2001, ricadente entro il 1992).
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