I crediti compensabili anche con debiti oltre i 50mila euro
In considerazione della norma che prevede l'impossibilità di compensare i crediti fiscali in caso di debiti scaduti, e non pagati, di importo superiore a 50mila euro, si chiede se tale vincolo sussiste anche per la compensazione dei seguenti crediti: - codice tributo 1701: credito dei sostituti d'imposta per il pagamento del contributo integrativo ai dipendenti; - codice tributo 1704: credito dei sostituti d'imposta per l'erogazione ai dipendenti della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 207/2024, di Bilancio per il 2025; - codice tributo 6781: credito per eccedenze da 770 semplificato; - codice tributo 1631: credito per imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta per assistenza fiscale da 730.
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