I crediti erariali esclusi dal blocco compensazioni
Nel cassetto fiscale risultano crediti erariali con codice tributo 1701 («Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - art. 1, comma 4, del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3») e con codice tributo 1627 («Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, comma 1, lettera b) Dlgs n. 175/2014». Tali crediti sono esclusi dal blocco delle compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, superiori al limite di 1.500 euro, oppure sono utilizzabili, nonostante il verificarsi della condizione inibitoria prevista dall’articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010?
Quesito con risposta a cura di
Rosanna Acierno
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