I dettagli necessari affinché il rendiconto sia verificabile
La legge 220/2012, di riforma del condominio, ha introdotto, con l’articolo 1130-bis del Codice civile, un nuovo fondamentale principio di trasparenza del rendiconto, a tutela dei condòmini, disponendo che i dati contenuti in questo documento debbano essere esposti dall’amministratore in modo da consentirne l’immediata verifica. Tuttavia, non sono fornite ulteriori indicazioni applicative, con particolare riguardo al grado di dettaglio con cui devono essere esposti i dati e al tipo di verifica che si deve poter eseguire. Si vorrebbe dunque sapere quando si può dire che il requisito dell’immediata verificabilità risulta ragionevolmente soddisfatto.
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