I limiti per gli aiuti concessi con i bonus energetici
In merito al rispetto dei limiti degli aiuti di Stato per l’utilizzo dei crediti d'imposta per l’acquisto di energia (per imprese energivore e non energivore) e per l’acquisto di gas (imprese gasivore e non gasivore) calcolabili sulle componenti effettivamente consumate nel 2022, stando alle normative, alle varie circolari e alle pubblicazioni relative a questi benefici, si evince che il loro utilizzo non è soggetto al rispetto dei limiti previsti dal regime de minimis, né a quelli relativi alla compensazione orizzontale di 2 milioni di euro (articolo 34, legge 388/2000), né a quelli relativi all’utilizzo dei crediti da indicare nel quadro RU. Chiediamo ora se i beneficiari di questi aiuti siano tenuti a osservare il rispetto dei limiti previsti da norme europee (come è avvenuto per gli aiuti erogati per l’emergenza Covid-19), in quanto nella comunicazione della commissione europea n. 131 del 24 marzo 2022 era stato indicato il limite di 2 milioni non riportato poi nei vari provvedimenti. Questi limiti, se esistenti, vanno considerati per singola impresa o per impresa unica?
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