I rimborsi analitici dei forfettari seguono le vecchie regole
In relazione alle modifiche apportate al trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore autonomo e riaddebitate analiticamente al committente (articolo 5 del Dlgs 192/2024), che dal 1° gennaio 2025 non concorrono più alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, si chiede se esplicano i loro effetti anche per i soggetti che hanno optato per il regime fiscale forfettario (articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 190/2014, di Stabilità 2015) e per il regime dei minimi (articolo 96 e seguenti della legge 244/2007, legge Finanziaria per il 2008). Il Dlgs 192/2024 ha introdotto una modifica nell’articolo 54 del Tuir, Dpr 917/1986, per cui tali rimborsi sono esclusi dal reddito, ma non ha previsto la medesima esclusione nella definizione di “ricavi e compensi” contenuta nella legge 190/2014 e nella legge 244/2007. Si evidenzia che il reddito imponibile è determinato, per il regime fiscale forfettario, applicando ai “ricavi e compensi” percepiti un coefficiente di redditività e, per il regime dei minimi, come differenza tra i “ricavi e compensi” percepiti e le spese sostenute. Si chiede, pertanto, quale debba essere il trattamento applicabile, nei due regimi speciali, ai rimborsi delle citate spese ai fini del contributo integrativo dovuto alla Cassa di appartenenza.
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